STATUTO dell’Associazione delle Sezioni friulane del Club Alpino Italiano “Società Alpina Friulana”
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione delle Sezioni friulane del Club Alpino Italiano.
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.
Per concessione della Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano, l’associazione prende il nome di Società Alpina Friulana e può fregiarsi dello stemma storico della SAF ed esibirne lo stendardo.
ART. 2 – SCOPI
L’Associazione persegue, in conformità ai fini statutari del C.A.I., e per delega delle Sezioni del C.A.I. costituenti, i seguenti scopi:
– proseguire l’importante tradizione culturale e scientifica propria della Società Alpina Friulana, nell’interesse della montagna e del Friuli
– gestire, custodendo, tutelando e valorizzando il patrimonio archivistico, bibliografico, cartografico, fotografico e mobiliare della Società Alpina Friulana e di eventuali altri soggetti che ad essa volessero affidare in gestione i propri, assicurandone la conservazione per le future generazioni, la consultazione agli studiosi e favorendone la conoscenza al largo pubblico;
– ideare e organizzare attività di ricerca, studio e divulgazione sulla montagna e la cultura alpina, con particolare attenzione al Friuli.
ART. 3 – SOCI
ORDINARI
Sono soci ordinari dell’Associazione le Sezioni friulane del C.A.I. costituenti o, successivamente, previa richiesta all’Assemblea dell’Associazione.
AGGREGATI
Possono essere soci aggregati dell’associazione, senza diritto di voto in assemblea, persone giuridiche e associazioni, previa domanda che il Consiglio Direttivo prende in considerazione, con decisione insindacabile, nella prima seduta successiva alla presentazione.
CORRISPONDENTI
Possono essere soci corrispondenti dell’associazione, senza diritto di voto in assemblea, persone fisiche cooptate dal Consiglio Direttivo Consiglio in considerazione dei loro interessi e della loro competenza nella materie oggetto degli scopi dell’Associazione.
Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dall’assemblea, salvo che queste non pregiudichino l’autonomia patrimoniale ed operativa dei singoli associati.
I soci e gli eletti, cooptati o nominati alle cariche sociali prestano la propria opera a titolo volontario e gratuito. L’esistenza di rapporti di natura professionale o comunque remunerati da parte dell’Associazione è incompatibile con qualsiasi carica sociale; chi si trovasse in detta condizione di incompatibilità decade automaticamente.
I soci del C.A.I. appartenenti alle Sezioni socie ordinarie dell’Associazione e i soci corrispondenti hanno diritto di portare lo stemma della Società Alpina Friulana.
ART. 4 – AMMISSIONE, RECESSO E DECADENZA DEI SOCI
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso o espulsione.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento previa comunicazione scritta inviata alla presidenza ed ha effetto a partire dalla presa d’atto della medesima da parte del Consiglio Direttivo che ne darà immediata comunicazione a tutti gli associati.
L’espulsione è pronunciata dall’assemblea con delibera motivata nei confronti di quegli associati che, nonostante i richiami ed altre sanzioni già deliberate:
a) non partecipano abitualmente alla vita dell’Associazione;
b) non eseguono in tutto o in parte gli eventuali versamenti approvati dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) tengono comportamenti contrari agli scopi dell’associazione ovvero non adempiono gli impegni assunti verso l’associazione.
Il provvedimento dovrà essere comunicato all’associato che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri competente per territorio, secondo le modalità previste dal regolamento disciplinare del CAI.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione non può ripetere gli eventuali contributi versati e perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
ART. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
– L’Assemblea dei soci
– Il Consiglio Direttivo
– Il Comitato Scientifico
– Il Collegio dei revisori dei conti
ART. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta dai soci ordinari (le singole sezioni friulane del Club Alpino Italiano). Ogni Sezione è rappresentata in Assemblea dal proprio presidente e da un numero di delegati pari a quelli previsti per l’Assemblea Nazionale del CAI. Il delegato impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro delegato della medesima sezione. Non è ammesso il voto per delega fra sezioni. Nessun delegato può rappresentare più di due assenti.
Possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun socio aggregato e i soci corrispondenti.
Presiede le riunioni dell’assemblea il Presidente della Associazione.
L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno entro i mesi di marzo (per l’approvazione del conto consuntivo) e novembre (per l’approvazione del bilancio preventivo) e quando sia necessario o richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
La convocazione deve essere inviata almeno quindici giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta alla sezione, tramite lettera o posta elettronica e in ogni caso affissa all’albo della sede sociale, contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.
ART. 7 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare in merito a:
– nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti;
– approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
– eventuali contributi da porsi a carico degli associati per l’ordinario funzionamento dell’associazione;
– modifiche allo statuto;
– ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.
L’assemblea straordinaria delibera in merito a :
– altri impegni finanziari legati a particolari iniziative in cui si disponga del patrimonio dell’associazione;
– modifiche dello Statuto;
– eventuale scioglimento dell’Associazione;
– accettazione o espulsione di un socio ordinario.
Le delibere dell’assemblea devono essere trascritte in un apposito verbale raccolto e conservato a cura della presidenza.
ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dall’Assemblea fra i soci delle singole Sezioni aderenti, più il Presidente.
Detti membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di due volte consecutivamente, dopodiché non sono rieleggibili per un triennio.
Possono far parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e in misure non superiore a cinque membri, i rappresentanti dei soci aggregati, eletti in assemblea dai soci ordinari.
La Segreteria è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.
In caso di morte o dimissioni, un Consigliere viene sostituito dal primo dei non eletti.
ART. 9 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
– provvedere alla gestione ordinaria dell’Associazione;
– formalizzare e dare esecuzione alle decisioni prese dall’Assemblea;
– sottoporre all’attenzione dell’Assemblea argomenti di comune interesse;
– affidare incarichi ai soci specificandone i compiti;
– affidare incarichi professionali a terzi per lo svolgimento di specifiche mansioni.
Il Consiglio Direttivo nomina un Vicepresidente scelto fra i consiglieri, nomina un Segretario e può nominare un Tesoriere, definendone i compiti. Il Segretario può essere scelto fra i consiglieri elettivi o cooptato fra i soci del CAI o fra i soci corrispondenti. Il Tesoriere può essere scelto fra i consiglieri elettivi o cooptato fra soci del CAI.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato, senza diritto di voto, il Presidente regionale del C.A.I..
E’ membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Comandante pro-tempore della Brigata Alpina Julia.
ART. 10 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’associazione, convoca il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi ed ai pagamenti. In mancanza o nell’impossibilità il Presidente può delegare un altro membro della segreteria. Il Presidente convoca e presiede il Comitato Scientifico.
La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente di Sezione.
ART. 11 – TESORIERE
Il tesoriere tiene la contabilità conservandone la documentazione. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea. In mancanza del Tesoriere la responsabilità di tali compiti ricade sul Presidente, che può farsi assistere da altro membro del Consiglio Direttivo.
ART. 12 – SEDE SOCIALE E LEGALE
La sede legale dell’Associazione è presso .
ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo della gestione amministrativa e della contabilità. Esso è composto da tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte. Il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno per l’esame dei bilanci
ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei revisori elegge fra i suoi componenti il Presidente del Collegio, il quale convoca e presiede le sedute.
I revisori dei conti assistono alle riunioni dell’Assemblea dei soci e tengono una relazione sul bilancio consuntivo e preventivo. Hanno diritto di chiedere al Presidente ed al Tesoriere notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo contabile.
ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei probiviri è l’organo che giudica e decide sulle controversie. Esso è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte. Il Collegio dei probiviri elegge fra i suoi componenti il Presidente del Collegio, il quale convoca e presiede le sedute. Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti.
ART. 15 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, erede dell’omonimo organo della Società Alpina Friulana, sulla base delle indicazione del Consiglio Direttivo, a cui risponde, promuove e organizza le attività di ricerca, studio e divulgazione e cura le attività di conservazione del patrimonio. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati, in misura compresa fra 3 e 12, dal Consiglio Direttivo e sono scelti fra i soci delle Sezioni, i rappresentanti indicati dai soci aggregati e i soci corrispondenti. Esperti possono essere invitati a singole riunioni del Comitato Scientifico, senza diritto di voto, qualora sia necessario o opportuno il loro contributo di competenza.
ART. 16 – GABINETTO DI LETTURA
Nei limiti delle risorse disponibili, l’Associazione si adopera per riprendere e continuare il Gabinetto di Lettura della Società Alpina Friulana, rendendone fruibile il patrimonio, ferme restando le necessarie azioni a tutela della sua conservazione.
ART. 17 – CONVEGNO SOCIALE
L’Associazione organizza annualmente il tradizionale Convegno Sociale Annuale della Società Alpina Friulana, al fine di cementare i vincoli di solidarietà sociale e promuovere gli scopi dell’Associazione.
ART. 18 – PUBBLICAZIONI
L’Associazione riprende e prosegue la tradizione editoriale della Società Alpina Friulana. In particolare, prosegue le pubblicazioni della rivista In Alto, mantenendone lo spirito pur con i necessarie progressive modifiche al progetto editoriale. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Scientifico, nomina il Direttore di In Alto, che rimane in carica 5 anni ed è rinnovabile una sola volta, anche consecutivamente.
ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– contributi volontari dei soci;
– eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I patrimoni affidati in gestione all’Associazione e, fra questi, in modo particolare, quello della Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano, non entrano a far parte del patrimonio dell’Associazione e ogni decisione in merito alla loro eventuale alienazione, cessione in comodato o non può essere presa senza l’autorizzazione scritta dei legittimi proprietari.
ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, che delibererà anche in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, ferma restando la restituzione ai legittimi proprietari dei patrimoni gestiti ma non in proprietà. Qualora i legittimi proprietari non fossero più identificabili e rintracciabili, l’Assemblea delibera secondo quanto previsto dal comma precedente.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento del C.A.I., per quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.