Società Alpina Friulana

STATUTO DELLA SOCIETÀ ALPINA FRIULANA SEZIONE DI UDINE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO DELLA SOCIETÀ ALPINA FRIULANA SEZIONE DI UDINE DEL CLUB ALPINO ITALIANO

 ATTUALE FORMULAZIONE                 NUOVA FORMULAZIONE

 

TITOLO I DELLA SOCIETÀ

TITOLO I – DELLA SOCIETÀ

Art. 1 – Nome, rapporti con il CAI.- La Società Alpina Friulana, fondata nel 1871, Sezione del Club Alpino Italiano, ha denominazione “Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano”, in forma abbreviata “S.A.F.”, è soggetto di diritto privato, ha sede a Udine e durata illimitata; opera principalmente nel territorio del Comune di Udine ed in quelli di competenza delle sue sottosezioni.

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La S.A.F., in quanto struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), armonizza il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I., del quale i suoi soci sono soci di diritto.

Art. 1 – Nome e rapporti con il CAI

La Società Alpina Friulana, fondata nel 1874,  Sezione del Club Alpino Italiano dal 1929, ha denominazione “Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano”, in forma abbreviata “S.A.F.”, è soggetto di diritto privato, ha sede a Udine e durata illimitata; opera principalmente nel territorio della città di Udine ed in quelli di competenza delle sue sottosezioni.

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La S.A.F., in quanto struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), armonizza il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I., del quale i suoi soci sono soci di diritto.  Ai fini dei rapporti interni al Club Alpino Italiano, il presente Statuto ha valore di Regolamento Sezionale della Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – Scopo.- La S.A.F. ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale. In esecuzione del suo scopo la S.A.F., in particolare provvede nell’ambito delle norme del presente Statuto e del regolamento:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all’organizzazione di iniziative alpinistiche,  scialpinistiche,  escursionistiche,  sciescursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo dilettantistiche, dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

e) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

f) alla promozione di attività culturali, scientifiche  e  didattiche per la conoscenza di  ogni aspetto dell’ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano,

h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna;

i) a  curare  la  biblioteca,  la cartografia e 1’archivio.

La S.A.F. non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale.

Art. 2 – Scopo

La S.A.F. ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale. In esecuzione del suo scopo la S.A.F., in particolare, provvede nell’ambito delle norme del presente Statuto:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all’organizzazione di iniziative alpinistiche,  scialpinistiche,  escursionistiche,  sciescursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo dilettantistiche, dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

e) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

f) alla promozione di attività culturali, scientifiche  e  didattiche per la conoscenza di  ogni aspetto dell’ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano,

h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna;

i) a  curare  la  biblioteca,  la cartografia e 1’archivio.

La S.A.F. non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale.

Art. 3 – Stendardo.- Lo stendardo della S.A F  è giallo/azzurro, reca al centro lo stemma della sezione l’aquila con gli strumenti dell’esplorazione alpinistica ed un cartiglio con la scritta  “Società Alpina Friulana”, sul retro il tricolore, lo stendardo può intervenire in cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d’urgenza, del Presidente. Art. 3 – Stendardo 

Lo stendardo della S.A F  è giallo/azzurro, reca al centro lo stemma della sezione l’aquila con gli strumenti dell’esplorazione alpinistica ed un cartiglio con la scritta  “Società Alpina Friulana”, sul retro il tricolore, lo stendardo può intervenire in cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d’urgenza, del Presidente.

TITOLO II DEI SOCI

CAPO 1° CATEGORIE, NUMERO, STRANIERI

TITOLO II – DEI SOCI

CAPO 1° – CATEGORIE, NUMERO, STRANIERI

Art. 4 – Categorie. – I soci  della S.A.F. si distinguono nelle seguenti categorie: Soci ordinari

Soci familiari

Soci giovani

Soci benemeriti.

La categoria dei “Soci Benemeriti” è costituita presso la Sede Sociale Sezionale: e’ puramente onorifica e l’iscrizione nei relativi elenchi non comporta alcun diritto dovere sociale. II numero dei Soci, per qualsiasi categoria, è illimitato.

Art. 4 – Categorie

I soci  della S.A.F. si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci ordinari;

Soci familiari;

Soci giovani;

Soci benemeriti.

Art. 5 – Soci ordinari –  Possono essere “Soci Ordinari”  le persone fisiche maggiorenni,  che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa. Art. 5 – Soci ordinari

Possono essere “Soci Ordinari”  le persone fisiche maggiorenni,  che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa.

Art. 6 – Soci Familiari.- Possono essere “Soci Familiari” componenti della famiglia del socio ordinario e con esso conviventi che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa. Art. 6 – Soci Familiari 

Possono essere “Soci Familiari” componenti della famiglia del socio ordinario e con esso conviventi che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa.

Art. 7 – Soci Giovani – Possono essere “Soci Giovani” le persone fisiche minorenni che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa: la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Art. 7 – Soci Giovani 

Possono essere “Soci Giovani” le persone fisiche minorenni che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa: la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 8- Soci Benemeriti – Nell’elenco dei “Soci Benemeriti” il Consiglio Direttivo può iscrivere, a seguito di sovvenzioni o contributi offerti o già ricevuti, Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Amministrazioni. Lo stesso può richiedere alla Segretaria Generale del CAI il rilascio di appositi diplomi da intestare ai soci benemeriti. Art. 8 – Soci Benemeriti

Nell’elenco dei “Soci Benemeriti” il Consiglio Direttivo può iscrivere, a seguito di sovvenzioni o contributi offerti o già ricevuti, Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Amministrazioni. Lo stesso può richiedere alla Segretaria Generale del CAI il rilascio di appositi diplomi da intestare ai soci benemeriti.

La categoria dei “Soci Benemeriti” è costituita presso la Sede Sociale Sezionale: e’ puramente onorifica e l’iscrizione nei relativi elenchi non comporta alcun diritto dovere sociale. II numero dei Soci, per qualsiasi categoria, è illimitato.

Art 9 –Aggregati – I soci ordinari, famigliari o giovani di ciascuna sezione del C.A.I. (sezione di  appartenenza) possono presentare domanda sull’apposito modulo di aggregarsi alla S.A.F. (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi a tutti gli effetti tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della S.A.F. delibera sull’accettazione della domanda – Art 9 – Soci Aggregati

I soci ordinari, famigliari o giovani di ciascuna sezione del C.A.I. (sezione di  appartenenza) possono presentare domanda sull’apposito modulo di aggregarsi alla S.A.F. (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi a tutti gli effetti tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della S.A.F. delibera sull’accettazione della domanda.

Art. -10 Albo d’Onore della S.A.F.-  Presso la Sede Sezionale è istituito un albo d’onore per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiano bene meritato nei riguardi dell’associazione. L’iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Art. 10 – Albo d’Onore della S.A.F. 

Presso la Sede Sezionale è istituito un albo d’onore per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiano bene meritato nei riguardi dell’associazione. L’iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Stranieri.- E’ consentita l’iscrizione a Socio di cittadini stranieri quando non sia esclusa l’iscrizione a Socio degli italiani da parte I del Club Alpino della Nazione cui lo Straniero appartiene. Art. 11 – Stranieri 

E’ consentita l’iscrizione a Socio di cittadini stranieri quando non sia esclusa l’iscrizione a Socio degli italiani da parte I del Club Alpino della Nazione cui lo Straniero appartiene.

CAPO 2° DOMANDA ED AMMISSIONE 

CAPO 2° – DOMANDA ED AMMISSIONE 

Art. 12 – Domanda – La domanda di iscrizione deve essere presentata sull’apposito modulo ed essere controfirmata da un Socio, tale da almeno tre anni. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo. Art. 12 – Domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata sull’apposito modulo. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Art. 13 – Ammissione.- II Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sull’ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda. L’ammissione ha effetto dalla data di arrivo alla segreteria generale dell’elenco dei nominativi. Se però la domanda è presentata nell’ultimo bimestre dell’anno solare  l’ammissione,   salvo  diversa istanza del richiedente, ha effetto dal 1° gennaio successivo.-  
CAPO 3° QUOTE SOCIALI

CAPO 3° – QUOTE SOCIALI

Art. 14 – Quote sociali – La quota associativa sezionale per la parte eccedente quella stabilita dall’Assemblea dei Delegati viene fissata dall’Assemblea dei Soci a valere dall’anno successivo

Nella stessa occasione verrà stabilita la quota di aggregazione di soci di altre sezioni del CAI.

Art. 13 – Quote sociali

La quota associativa sezionale per la parte eccedente quella stabilita dall’Assemblea dei Delegati viene fissata dall’Assemblea dei Soci a valere dall’anno successivo.

Nella stessa occasione verrà stabilita la quota di aggregazione di soci di altre sezioni del CAI.

Art. 15 – Versamenti. – La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Scaduto tale termine il Socio è dichiarato moroso e cancellato dal “Registro dei Soci”

Le quote sociali per i nuovi iscritti debbono essere versate all’atto della presentazione della  domanda: in caso di mancata accettazione della domanda stessa verranno immediatamente restituite.

Art. 14 – Versamenti 

La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Scaduto tale termine il Socio è dichiarato moroso e cancellato dal “Registro dei Soci”

Le quote sociali per i nuovi iscritti debbono essere versate all’atto della presentazione della  domanda: in caso di mancata accettazione della domanda stessa verranno immediatamente restituite.

CAPO 4^ – PERDITA E RIACQUISTO- DELLA QUALITÀ DI SOCIO

CAPO 4° – PERDITA E RIACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 16 – Perdita della qualità di socio. La qualità di socio viene a cessare:

a)     per morte;

b)     per radiazione;

c)     per morosità;

d)     per dimissioni.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto  al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

II socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L’accertamento della morosità è di competenza del  Consiglio Direttivo. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Nei casi di indegnità, incompatibilità ,ecc, il Presidente comunicherà al socio, con lettera AR, l’addebito che gli viene contestato su invito a presentare entro 30 giorni con lettera raccomandata AR, ogni sua eccezione o rilievo, il Consiglio Direttivo prenderà indi la propria decisione nella prima seduta successiva. Ove la decisione sia di radiazione, essa va comunicata con lettera raccomandata AR, oltreché al socio stesso anche al Comitato di Coordinamento.

I ricorsi avversi alla decisione devono essere attuati con le modalità previste dal Regolamento Generale.

Art. 15 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene a cessare:

a)     per morte;

b)     per radiazione;

c)     per morosità;

d)     per dimissioni.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto  al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

II socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L’accertamento della morosità è di competenza del  Consiglio Direttivo. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Nei casi di indegnità, incompatibilità e simili, il Presidente comunicherà al socio, con lettera AR, l’addebito che gli viene contestato su invito a presentare entro 30 giorni con lettera raccomandata AR, ogni sua eccezione o rilievo, il Consiglio Direttivo prenderà indi la propria decisione nella prima seduta successiva. Ove la decisione sia di radiazione, essa va comunicata con lettera raccomandata AR, oltreché al socio stesso anche al Comitato di Coordinamento.

I ricorsi avversi alla decisione devono essere attuati con le modalità previste dal Regolamento Generale.

Art. 17 – Riacquisto della qualità di Socio– Chi ha perduto la qualità di socio per morosità può  riacquistarla in qualsiasi momento presentando domanda di riiscrizione alla Sede Sociale Sezionale o alla stessa Sottosezione; nel  caso intendesse mantenere l’anzianità di iscrizione dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote arretrate. Chi ha perduta la qualità di socio per radiazione non può presentare domanda di riiscrizione prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di radiazione. Art. 16 – Riacquisto della qualità di Socio 

Chi ha perduto la qualità di socio per morosità può  riacquistarla in qualsiasi momento presentando domanda di re-iscrizione alla Sede Sociale Sezionale o alla stessa Sottosezione; nel  caso intendesse mantenere l’anzianità di iscrizione dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote arretrate. Chi ha perduta la qualità di socio per radiazione non può presentare domanda di re-iscrizione prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di radiazione.

CAPO 5° – DIRITTI DEI SOCI———–

CAPO 5° – DIRITTI DEI SOCI

Art. 18 – Elettorato attivo – Tutti i Soci, purché alla data dell’Assemblea di età non inferiore ai 18 anni ed in regola con la quota sociale dell’anno in corso, hanno diritto di voto nelle Assemblee Sezionali e nelle rispettive Assemblee Sottosezionali. Art. 17 – Elettorato attivo 

Tutti i Soci, purché alla data dell’Assemblea di età non inferiore ai 18 anni ed in regola con la quota sociale dell’anno in corso, hanno diritto di voto nelle Assemblee Sezionali e nelle rispettive Assemblee Sottosezionali.

Art. 19 – Elettorato passivo – Tutti i Soci, purché tali da almeno due anni e purché di età non inferiore ai 18 anni, possono essere eletti alle cariche sociali: tutte le cariche sociali sono totalmente gratuite. Art. 18 – Elettorato passivo

Tutti i Soci, purché tali da almeno due anni e purché di età non inferiore ai 18 anni, possono essere eletti alle cariche sociali: tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 20- Distintivi sociali

I soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo del C.A.I. e del distintivo della S.A.F.

Art. 19 – Distintivi sociali

I soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo del C.A.I. e del distintivo della S.A.F..

Art. 21 – Distintivi d’argento e d’oro – I Soci,tali ininterrottamente da 25 o da 50 anni, ricevono in omaggio gli speciali distintivi d’argento e d’oro del C.A.I..- Art. 20 – Distintivi d’argento e d’oro 

I Soci,tali ininterrottamente da 25 o da 50 anni, ricevono in omaggio gli speciali distintivi d’argento e d’oro del C.A.I..-

Art. 22 – Pubblicazioni sociali – I Soci ordinari e gli aggregati ricevono gratuitamente le pubblicazioni edite dalla SAF stabilite dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno. Per i nuovi soci il diritto sorge dalla data di iscrizione.

I soci ordinari ricevono anche le pubblicazioni edite dal CAI secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

Art. 21 – Pubblicazioni sociali

I Soci ordinari e gli aggregati ricevono gratuitamente le pubblicazioni edite dalla SAF stabilite dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno. Per i nuovi soci il diritto sorge dalla data di iscrizione.

I soci ordinari ricevono anche le pubblicazioni edite dal CAI secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

Art. 23 – Beni sociali – Di tutti i beni sociali,sia mobili che immobili i Soci hanno diritto di uso e di godimento: i beni mobili, tuttavia non potranno essere asportati dalla loro sede usuale se non previo permesso scritto del Presidente della Sezione o di un suo apposito Delegato, permesso da richiedersi e rilasciare di volta in volta.

I Soci rispondono di quanto loro affidato, come da ricevuta scritta in apposito registro e salvo particolari deroghe, dovranno provvedere alla riconsegna, nello stesso stato e grado e nello stesso luogo, entro il termine all’uopo stabilito.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma,di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 22 – Beni sociali 

Di tutti i beni sociali,sia mobili che immobili i Soci hanno diritto di uso e di godimento: i beni mobili, tuttavia non potranno essere asportati dalla loro sede usuale se non previo permesso scritto del Presidente della Sezione o di un suo apposito Delegato, permesso da richiedersi e rilasciare di volta in volta.

I Soci rispondono di quanto loro affidato, come da ricevuta scritta in apposito registro e salvo particolari deroghe, dovranno provvedere alla riconsegna, nello stesso stato e grado e nello stesso luogo, entro il termine all’uopo stabilito.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma,di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della S.A.F..

Art. 24 – Trasferimento – il socio può richiedere il trasferimento ad una delle sottosezioni della S.A.F. o ad altra sezione presentando apposita domanda.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra sarà comunicata alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi.

I trasferimenti all’interno della S.A.F. devono essere notificati alla sede sezionale.

I trasferimenti hanno decorrenza dalla data della comunicazione.

Art. 23 – Trasferimento

Il socio può richiedere il trasferimento ad una delle sottosezioni della S.A.F. o ad altra sezione  del C.A.I. presentando apposita domanda.

I trasferimenti all’interno della S.A.F. devono essere notificati alla sede della S.A.F..

I trasferimenti hanno decorrenza dalla data della comunicazione.

Art. 25 – Controversie: ricorsi e reclami – In caso di controversie tra Soci o tra Soci con altra Sezione o Sottosezione, o con Soci di altra Sezione o Sottosezione, o tra Soci e la Sede Sociale Sezionale o una Sottosezione,gli interessati,prima di adire l’organo competente designato dovranno proporre reclamo al Consiglio Direttivo Sezionale per un tentativo di conciliazione.

Ricorsi e reclami devono essere proposti con lettera raccomandata r.r. entro un mese rispettivamente dal fatto  o dalla comunicazione della decisione.

Le decisione sui ricorsi verranno dato entro tre mesi e comunicate con lettera raccomandata r.r.

Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui sopra: copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al Consiglio Direttivo Sezionale. I termini indicati del succitato art. 31 decorrono dalla fine del cammino previsti ai due precedenti capoversi.

Non è ammesso durante l’iter della controversia la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.

Art. 24 – Controversie: ricorsi e reclami

In caso di controversie tra Soci o tra Soci con altra Sezione o Sottosezione, o con Soci di altra Sezione o Sottosezione, o tra Soci e la Sede Sociale o una Sottosezione, gli interessati, prima di adire l’organo competente designato dovranno proporre reclamo al Consiglio Direttivo per un tentativo di conciliazione.

Ricorsi e reclami devono essere proposti con lettera raccomandata a.r. entro un mese rispettivamente dal fatto o dalla comunicazione della decisione.

Le decisioni sui ricorsi verranno date entro tre mesi e comuicate con lettera raccomandata a.r..

Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui sopra: copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al Consiglio Direttivo Sezionale.

Non è ammesso che, durante l’iter della controversia, la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.

Art. 26 – Altri diritti – Tutti i soci godono e fruiscono,in condizioni di parità dei diritti,facoltà, facilitazioni e quanto previsto e stabilito dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Generale del C.A.I. oltre che dal presente Regolamento Sezionale e quindi, oltre quanto sopra previsto e stabilito, in particolare:

  • possono partecipare ai congressi nazionali del C.A.I.
  • possono usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni con parità di trattamento rispetto ai consoci del C.A.I. ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

I soci hanno diritto di chiedere l’inserimento all’Ordine del Giorno della Assemblea Ordinaria Annuale di oggetti ed argomenti di interesse sociale: la richiesta deve pervenire al Presidente almeno un mese prima della data di convocazione della Assemblea e deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci che hanno diritto a partecipare alla stessa.

Art. 25 – Altri diritti – Tutti i soci godono e fruiscono, in condizioni di parità, dei diritti, facoltà, facilitazioni e quanto previsto e stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. oltre che dal presente Statuto e quindi, oltre quanto sopra previsto e stabilito, in particolare:

– possono partecipare ai congressi nazionali del C.A.I.;

– possono usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni con parità di trattamento rispetto ai consoci del C.A.I. ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

I soci hanno diritto di chiedere l’inserimento all’Ordine del Giorno della Assemblea Ordinaria Annuale di oggetti ed argomenti di interesse sociale: la richiesta deve pervenire al Presidente almeno un mese prima della data di convocazione della Assemblea e deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci che hanno diritto a partecipare alla stessa.

CAPO 6° – DOVERI DEI SOCI———–

CAPO 6° – DOVERI DEI SOCI

Art. 27 – Iniziative dei Soci – I Soci singoli, o i gruppi o comitati, ecc. di Soci, non possono prendere alcuna iniziativa o attuare alcuna manifestazione, attività, azione ecc. che si rappresenti ai terzi come esplicata nel nome e per conto della S.A.F, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.-

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 26 – Iniziative dei Soci

I Soci, né individualmente né collettivamente possono prendere alcuna iniziativa o attuare alcuna manifestazione, attività, azione o altro che si rappresenti ai terzi come esplicata nel nome e per conto della S.A.F, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art .28 – Comportamento, ammonizione, sospensione– Il Socio, nella sua attività alpinistica e sociale deve tenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al tradizionale spirito informatore della S.A.F.

In difetto, egli verrà dal Presidente, sentito ili Consiglio Direttivo, ammonito per iscritto una prima volta e diffidato per iscritto una seconda volta.

Nei casi più gravi, ove sia configurabile l’ipotisi di radiazione di cui art. 13 egli verrà sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera: questo provvedimento verrà affisso (per estratto) all’Albo Sociale e comunicato alla Sede Centrale.

Art.27 – Comportamento, ammonizione, sospensione

Il Socio, nella sua attività alpinistica e sociale, deve tenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al tradizionale spirito informatore della S.A.F.

In difetto, egli verrà dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ammonito per iscritto una prima volta e diffidato per iscritto una seconda volta.

Nei casi più gravi il Socio verrà sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera: questo provvedimento sarà affisso (per estratto) all’Albo Sociale e comunicato alla Sede Centrale.

TITOLO III DELLA SEZIONE

TITOLO III – DELLA SEZIONE

Art. 29 – Organi Sociali. – Organi Sociali della sezione sono:

Assemblea Sezionale dei Soci;

II Presidente della Sezione;

Ufficio di Presidenza;

Consiglio Direttivo;

Comitato Elettorale;

Collegio dei Revisori dei Conti;

Commissione di Coordinamento.

Art. 28 – Organi Sociali

Gli organi Sociali della S.A.F. sono:

–    l’Assemblea dei Soci;

–    iI Presidente;

–    l’Ufficio di Presidenza;

–    il Comitato di Coordinamento;

–    il Comitato Operativo;

–    il Consiglio Direttivo;

–    il Comitato Elettorale;

–    l’Organo di Revisione

Art. 30 – Gratuità delle cariche. – Le cariche negli organi delle strutture periferiche così come quelle della struttura centrale sono elettive e  a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso,comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. Art. 29 – Gratuità delle cariche

Le cariche negli organi delle strutture periferiche così come quelle della struttura centrale sono elettive e  a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso,comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 31 – Durata delle cariche. – Gli eletti durano in carica tre anni. Escluso il presidente sezionale essi sono rieleggibili illimitatamente.  
Art. 32 – Scioglimento della sezione.- L’Assemblea Straordinaria dei Soci nelle modalità previste al successivo art. 40 delibera lo scioglimento della S.A.F. –

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto, a norma e nei casi dell’articolo VI.I.9 dello Statuto del C.A.I..

Il Comitato Direttivo Regionale può deliberare lo scioglimento della Sezione nei casi previsti dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano. In caso di inerzia accertata il Comitato Direttivo Centrale subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (o Raggruppamento Regionale di Sezioni) interessato.

Art. 30 – Scioglimento della S.A.F.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento della S.A.F., secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del C.A.I., nel rispetto dell’importanza che il patrimonio della S.A.F. ha avuto nella storia del Friuli.

La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

 

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

CAPO 1° – ASSEMBLEE SEZIONALI DEI SOCI

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

CAPO 1° – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 33 – Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale. – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.  L’Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale deve essere convocata ogni anno entro il 31 marzo. Il relativo O.d.G. oltre gli oggetti previsti dallo  “Statuto”  e dal  “Regolamento Generale”del C.A.I., deve obbligatoriamente recare i seguenti oggetti:

a) elezioni  delle  cariche  sociali  previste  dal presente “Regolamento Sezionale”;

b) nomina dei Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I.;

e) esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente;

d) esame ed approvazione del bilancio preventivo dell’anno sociale in corso.

All’O.d.G. potrà inoltre essere posto ogni altro eventuale oggetto e argomento di interesse della SAF considerata nell’insieme della Sede Sociale Sezionale e delle sue Sottosezioni. Sono in particolare di competenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria l’apportare modifiche al presente “Regolamento Sezionale”, deliberare l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili e lo scioglimento della S.A.F.

Art. 31 – Assemblea Ordinaria dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della S.A.F.; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.  L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata due volte all’anno, rispettivamente il secondo venerdì del mese di marzo e il secondo venerdì del mese di ottobre.  Il relativo O.d.G. deve obbligatoriamente recare i seguenti oggetti, oltre a quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.:

a) elezioni  delle  cariche  sociali  previste ogniqualvolta una o più di esse siano in scadenza;

b) esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente, nella seduta di marzo;

d) esame ed approvazione del bilancio preventivo dell’anno sociale successivo, nella seduta di ottobre.

All’O.d.G. potrà inoltre essere posto ogni altro eventuale oggetto e argomento di interesse della S.A.F..  Sono in particolare di competenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria l’apportare modifiche al presente Statuto, deliberare l’alienazione e la costituzione di vincoli reali sui beni immobili e deliberare lo scioglimento della S.A.F..

Art. 34 – Modalità di convocazione. – II Presidente Sezionale almeno 10 giorni prima della convocazione, dovrà spedire a tutti i soci aventi diritto al voto un avviso, anche attraverso fax o posta elettronica, indicante il giorno, ora, luogo della riunione, nonché l’O.d.G. degli argomenti ed oggetti in esame e decisione.

L’Assemblea si intenderà sempre regolarmente convocata in seconda convocazione trascorse almeno 24 ore dall’orario indicato per la prima.

Art. 32 – Modalità di convocazione 

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente mediante affissione del relativo avviso all’albo sociale e pubblicazione dello stesso, unitamente al modulo per le deleghe, sul sito internet della S.A.F..

L’avviso di convocazione indica obbligatoriamente giorno, ora, luogo della riunione e riporta l’O.d.G. degli argomenti ed oggetti in esame e decisione.

Presso la Sede sociale è possibile richiedere copia cartacea dell’avviso, recante l’O.d.G., e del modulo per le deleghe.

Art. 35 –Validità della costituzione. – L’Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a voto. I Soci assenti possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo delega scritta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria da altro Socio, ma nessun Socio può rappresentare più di due assenti.

II Consiglio Direttivo nomina una Commissione di verifica dei poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 33 – Validità della costituzione  L’Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a voto. I Soci assenti possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo delega scritta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria da altro Socio, ma nessun Socio può rappresentare più di due assenti.

II Consiglio Direttivo nomina una Commissione di verifica dei poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 36 – Funzionamento dell’Assemblea. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama uno dei Soci presenti a fungere da Segretario. L’Assemblea nomina  a maggioranza dei presenti tre scrutatori I lavori e le deliberazioni assembleari sono constatati e documentati mediante verbale redatto dal Segretario e firmato, oltre che da lui e dal Presidente dai tre scrutatori. Art. 34 – Funzionamento dellAssemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama uno dei Soci presenti a fungere da Segretario. L’Assemblea nomina  a maggioranza dei presenti tre scrutatori.  I lavori e le deliberazioni assembleari sono constatati e documentati mediante verbale redatto dal Segretario e firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art. 37 – Validità delle deliberazioni. – L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento di ogni votazione. Fanno   eccezione   l’alienazione   e l’iscrizione di vincoli reali sugli immobili che devono essere approvati dai due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e lo scioglimento della S.A.F. che deve essere approvato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono normalmente a voto palese, salvo che la maggioranza dei presenti chieda la votazione per scheda segreta.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato  alla  carica, ed è segreto in  quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su  scheda  segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento  di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, i bilanci approvati ed i risultati delle elezioni sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Sezionale per almeno 15 giorni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti III.4     a), III.4  b) e III.4  c) . Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti art. 33, 34, 35,e 36.

Art. 35 – Validità delle deliberazioni

L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento di ogni votazione. Fanno   eccezione   l’alienazione   e l’iscrizione di vincoli reali sugli immobili che devono essere approvati dai due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e lo scioglimento della S.A.F. che deve essere approvato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono normalmente a voto palese, salvo che la maggioranza dei presenti chieda la votazione per scheda segreta.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato  alla  carica, ed è segreto in  quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su  scheda  segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento  di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, i bilanci approvati ed i risultati delle elezioni sono resi pubblici mediante affissione all’Albo della S.A.F. per almeno 15 giorni.

Art. 38 – Assemblea straordinaria. – L’Assemblea straordinaria Sezionale, viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità, ovvero un ventesimo dei Soci aventi diritto a voto oppure il Consiglio dei Revisori dei Conti ne faccia istanza scritta al Presidente con precisa indicazione dell’oggetto o degli oggetti da esaminare e decidere. Art. 36 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria, viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità, ovvero un ventesimo dei Soci aventi diritto a voto oppure il Consiglio dei Revisori dei Conti ne faccia istanza scritta al Presidente con precisa indicazione dell’oggetto o degli oggetti da esaminare e decidere.

CAPO II  CONSIGLIO DIRETTIVO  –

CAPO 2° – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 39 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si compone di 9 membri, gli eletti durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili.

I componenti vengono eletti nel corso dell’Assemblea Ordinaria in maniera tale che un terzo sia espressione dei soci iscritti alle sottosezioni ed il rimanente sia espressione degli altri soci.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli ex Presidenti della S.A.F. ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.

Art. 37 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di 6 Consiglieri elettivi, che durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili per un massimo di due volte consecutive, dopodiché non sono rieleggibili per un triennio.

I Consiglieri elettivi sono di diritto anche Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I..  Qualora il numero di delegati assegnato alla S.A.F., sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. sia inferiore a 6, risultano eletti Delegati i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza o, in caso di parità, in base all’anzianità di iscrizione al C.A.I..  Il socio che, ad ogni elezione, abbia ottenuto il minor numero di preferenze, viene nominato delegato supplente.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli ex Presidenti della S.A.F. ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.

Art. 40 – Poteri e compiti. – Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri e tutti i compiti riguardanti la gestione e l’amministrazione dell’associazione, nulla escluso ed eccettuato, salvo quanto è di specifica competenza di altri “Organi Sociali” secondo le disposizioni del presente “Regolamento Sezionale”. Art. 38 – Poteri e compiti

Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e di gestione della S.A.F., a cui sono demandati tutti i poteri e tutti i compiti riguardanti la gestione e l’amministrazione dell’associazione, nulla escluso ed eccettuato, salvo quanto è di specifica competenza di altri Organi Sociali secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 41 – Sedute. – II Consiglio Direttivo si riunisce in “seduta ordinaria” di norma una volta al mese ed in “seduta straordinaria” mediante convocazione scritta con almeno cinque giorni di preavviso, con esposizione all’albo sociale, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o utile o lo richieda un terzo dei Consiglieri.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale a cura  del Segretario: il verbale viene controfirmato dal Presidente e dal Vicepresidente.  Le sedute sono aperte ai soci che non hanno però diritto di intervento, il Consiglio Direttivo tuttavia può a suo insindacabile giudizio prevedere di far svolgere riunioni in tutto o in parte a porte chiuse. Qualora lo stesso lo ritenga utile potranno essere invitati a partecipare con diritto di intervenire anche soci e persone estranee. L’invito ai Reggenti sottosezionali o loro rappresentanti è automatico e con diritto di intervento.

Art. 39 – Sedute

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, con  convocazione scritta – anche via email – ai membri con preavviso di almeno 5 giorni.  Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente, i Consiglieri elettivi, i Consiglieri di diritto, gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri, con preavviso scritto almeno 5 giorni prima e affissione nell’albo sociale.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale a cura  del Segretario: il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, nell’adozione delle proprie delibere, può richiedere il parere consultivo non vincolante dei costituiti Comitati Operativo e di Coordinamento ovvero, se del caso, riunirsi alla presenza dei Presidenti delle Sottosezioni, di alcuni o tutti i Coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi, dei Direttori delle Scuole e dei titolari di incarichi, i quali presenziano comunque senza diritto di voto, o ancora di altri soci e persone estranee, con diritto d’intervento.  I Presidenti delle Sottosezioni, i Coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi, i Direttori delle Scuole e i titolari di incarichi possono sempre richiedere di essere ascoltati dal Consiglio Direttivo, mediante richiesta scritta al Presidente, che convocherà i richiedenti alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Art. 42 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni. – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando, è presente la metà più uno dei suoi membri elettivi. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 40 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando, è presente la metà più uno dei suoi membri elettivi. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 43 – Sostituzioni. – I membri del Consiglio Direttivo decadono dall’ufficio per dimissioni, per perdita della qualità di socio, per assenza (esclusi gli ex Presidenti ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia) non giustificata per tre volte consecutive alle sedute e per incompatibilità.

Nei casi suddetti, nonché nel caso di morte, subentra immediatamente al membro decaduto il primo dei non eletti nella medesima elezione e ad ogni  effetto prende il posto del sostituito.

Qualora non vi fossero non eletti in quella votazione si ricorrerà a quella dell’anno precedente ed eventualmente ad una ancora precedente.Qualora la sostituzione riguardi un membro cooptato il Consiglio Direttivo provvede sollecitamente a nuova cooptazione.

Art. 41 – Sostituzioni

I membri del Consiglio Direttivo decadono dall’ufficio per dimissioni, per perdita della qualità di socio, per assenza (esclusi gli ex Presidenti ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia) non giustificata per tre volte consecutive alle sedute e per incompatibilità.

Nei casi suddetti, nonché nel caso di morte, subentra immediatamente al membro decaduto il primo dei non eletti nella medesima elezione e ad ogni  effetto prende il posto del sostituito, sino al termine del mandato del Consigliere decaduto.

Qualora non vi fossero non eletti in quella votazione, alla prima Assemblea utile si provvederà all’elezione di un nuovo Consigliere, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere decaduto.

Qualora la sostituzione riguardi un membro cooptato il Consiglio Direttivo provvede sollecitamente a nuova cooptazione.

Art. 44 – Incompatibilità. – La valutazione della incompatibilità della posizione di membro del Coniglio Direttivo con uffici,  cariche,  mansioni, ecc. di qualsiasi genere e natura, in altri Enti, istituzioni,  associazioni,  ecc.  è di competenza dello stesso Consiglio Direttivo. Art. 42 – Incompatibilità 

La valutazione della incompatibilità della posizione di membro del Consiglio Direttivo con uffici,  cariche,  incarichi e mansioni di qualsiasi genere e natura in altri Enti, istituzioni,  associazioni è di competenza dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 45 – Responsabilità. – La responsabilità patrimoniale dei componenti il Consiglio Direttivo sia interna che nei confronti di terzi, è solidale salvo dissenso manifestamente espresso e formalmente verbalizzato. Art. 43 – Responsabilità 

La responsabilità patrimoniale dei componenti il Consiglio Direttivo sia interna che nei confronti di terzi, è solidale salvo dissenso manifestamente espresso e formalmente verbalizzato.

CAPO III IL PRESIDENTE

CAPO 3° – IL PRESIDENTE

Art.46 – Il Presidente Sezionale. – il Presidente è eletto nella prima seduta dopo l’Assemblea Ordina dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni o fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente. In caso di cessazione  del  Presidente dal  proprio ufficio,  per qualsiasi ragione, il Vice Presidente ne assume i poteri sino a quando sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato o alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente.

Art. 43 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea Ordinaria e dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta per ulteriori tre anni.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e si aggiunge ai 6 Consiglieri Elettivi espressione dell’Assemblea Generale. Egli è dotato di diritto di voto, secondo le modalità previste dall’art. 42.

Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di cessazione del Presidente dal proprio ufficio, per qualsiasi ragione, il Vice Presidente ne assume i poteri sino a quando sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato o alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente.

Art. 47 – Poteri e compiti. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione, anche in giudizio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In particolare il Presidente:

a)presiede il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

b)presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

c)sorveglia e coordina l’attività delle Commissioni e dei Gruppi;

d)sorveglia e coordina il funzionamento di tutti servizi e di tutte le attività sociali;

e)decide e provvede nei casi urgenti, riferendo al Consiglio Direttivo che è chiamato ad approvare l’operato nella prima successiva seduta;

f)in definitiva, agisce ed opera secondo necessità ed opportunità per il miglior conseguimento dei fini e degli scopi sociali,  all’uopo compiendo ogni atto e prendendo ogni iniziativa d’azione, di gestione, di direzione, ecc. che non sia espressamente riservata dal presente “Regolamento Sezionale” ad altri “Organi Sociali”.

Art. 44 – Poteri e compiti 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione, anche in giudizio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In particolare il Presidente:

a)presiede il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

b)presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

c)sorveglia e coordina l’attività delle Commissioni e dei Gruppi;

d)sorveglia e coordina il funzionamento di tutti servizi e di tutte le attività sociali;

e)decide e provvede nei casi urgenti, riferendo al Consiglio Direttivo che è chiamato ad approvare l’operato nella prima successiva seduta;

f)in definitiva, agisce ed opera secondo necessità ed opportunità per il miglior conseguimento dei fini e degli scopi sociali,  all’uopo compiendo ogni atto e prendendo ogni iniziativa d’azione, di gestione, di direzione, ecc. che non sia espressamente riservata dal presente Statuto ad altri Organi Sociali.

CAPO IV UFFICIO di PRESIDENZA  —

CAPO 4° – UFFICIO di PRESIDENZA

Art. 48 – Ufficio di Presidenza. – II Consiglio Direttivo Sezionale nella  sua prima seduta dopo l’Assemblea Ordinaria Annuale nomina nel proprio seno un Vicepresidente e coopta due Soci in Consiglio, con diritto a voto consultivo, a meno che siano già Consiglieri, rispettivamente per le funzioni di Segretario e di Tesoriere:  Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza. Art. 45 – Ufficio di Presidenza 

II Consiglio Direttivo Sezionale nella  sua prima seduta dopo l’Assemblea Ordinaria Annuale nomina nel proprio seno un Vicepresidente e coopta due Soci in Consiglio, con diritto a voto consultivo, a meno che siano già Consiglieri, rispettivamente per le funzioni di Segretario e di Tesoriere:  Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

Art. 49 – Compiti e funzioni dell’Ufficio di Presidenza. – L’Ufficio di Presidenza sotto la direzione del presidente provvede alla ordinaria amministrazione della Sezione. Da esso dipendono eventuali collaboratori o consulenti esterni di cui la sezione intenda servirsi. In particolare l’Ufficio di Presidenza di intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, determina l’impostazione contabile e amministrativa della Sezione. A tale scopo emana una normativa a cui tutti devono attenersi non essendo assolutamente ammesse gestioni, e relative contabilità, autonome e separate per nessun particolare settore ovvero specifica attività. Art. 46 – Compiti e funzioni dell’Ufficio di Presidenza 

L’Ufficio di Presidenza sotto la direzione del presidente provvede alla ordinaria amministrazione della Sezione. Da esso dipendono eventuali collaboratori o consulenti esterni di cui la sezione intenda servirsi. In particolare l’Ufficio di Presidenza di intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, determina l’impostazione contabile e amministrativa della Sezione. A tale scopo emana una normativa a cui tutti devono attenersi non essendo assolutamente ammesse gestioni, e relative contabilità, autonome e separate per nessun particolare settore ovvero specifica attività.

CAPO V COMITATO ELETTORALE.  —

CAPO 5° – COMITATO ELETTORALE

Art. 50 – Comitato elettorale. – Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo nomina il “Comitato Elettorale”: esso è formato di tre Soci ed è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale.  –

II Comitato Elettorale ha il compito di raccogliere, entro e non oltre la fine del successivo mese di febbraio, le varie “Liste di presentazione” dei Soci per l’ufficio di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti, controllarne la validità e decidere su qualsiasi questione inerente le candidature possa sorgere.

II Comitato Elettorale, con tali liste di presentazione, forma disponendo i candidati in ordine alfabetico le corrispondenti “schede” per le elezioni da parte dell’assemblea dividendo i candidati appartenenti alle sottosezioni da quelli non appartenenti: copia delle schede suddette deve essere affissa all’albo sociale almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea.

Art. 47 – Comitato elettorale 

Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo nomina il “Comitato Elettorale”: esso è formato di tre Soci ed è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale.  –

II Comitato Elettorale ha il compito di raccogliere, entro e non oltre la fine del successivo mese di febbraio, le varie “Liste di presentazione” dei Soci per l’ufficio di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti, controllarne la validità e decidere su qualsiasi questione inerente le candidature possa sorgere.

II Comitato Elettorale, con tali liste di presentazione, forma disponendo i candidati in ordine alfabetico le corrispondenti “schede” per le elezioni da parte dell’assemblea dividendo i candidati appartenenti alle sottosezioni da quelli non appartenenti: copia delle schede suddette deve essere affissa all’albo sociale almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea Ordinaria.

Art. 51 – Candidature Sezionali. – Ciascuna lista di presentazione deve essere firmata da non meno di venti soci aventi diritto a voto.-

Ciascun socio può firmare una sola lista di presentazione. In caso di duplicati, vale la firma apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale. -Ciascun candidato deve firmare per accettazione la propria lista di presentazione e non può essere presentato che in una sola lista: in caso di duplicati, vale la firma di accettazione apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale.

Nessun Candidato può firmare per presentazione nè la propria nè altra lista, nel caso la firma si ha per non apposta.

Art. 48 – Candidature 

Ciascuna lista di presentazione deve essere firmata da non meno di venti soci aventi diritto a voto e presentata al Comitato Elettorale entro le ore 12 del settimo giorno antecedente l’Assemblea Ordinaria dei Soci al cui O.d.G. è prevista l’elezione della carica per la quale è presentata la candidatura.

Decorso il termine di cui al comma precedente, ogni socio può presentare la propria candidatura fino al momento della votazione in Assemblea presentando una lista firmata da non meno di quaranta soci.

Ciascun socio può firmare una sola lista di presentazione. In caso di duplicati, vale la firma apposta sulla lista presentata per prima al Comitato Elettorale. Ciascun candidato deve firmare per accettazione la propria lista di presentazione e non può essere presentato che in una sola lista: in caso di duplicati, vale la firma di accettazione apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale.

Nessun Candidato può firmare per presentazione né la propria né altra lista, nel caso la firma si ha per non apposta.

Art. 52 – Candidature sottosezionali. – La lista di presentazione dei Candidati delle Sottosezioni al Consiglio Direttivo Sezionale si forma sulla base dei voti raccolti dai singoli candidati nelle varie Assemblee Sottosezionali.

Deve essere firmata fra gli altri dai componenti la Commissione di Coordinamento che hanno svolto il ruolo di scrutatori nelle varie elezioni sottosezionali.

Art. 49 – Candidature sottosezionali 

La lista di presentazione dei Candidati delle Sottosezioni al Consiglio Direttivo Sezionale si forma sulla base dei voti raccolti dai singoli candidati nelle varie Assemblee Sottosezionali.

Deve essere firmata fra gli altri dai componenti la Commissione di Coordinamento che hanno svolto il ruolo di scrutatori nelle varie elezioni sottosezionali.

CAPO VI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CAPO 6° – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 53 – Revisori dei Conti.

II Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre Membri eletti dall’Assemblea Ordinaria Annuale tra i Soci della S.A.F. essi durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili.  I Revisori dei Conti vigilano sulla regolarità amministrativa e contabile della Sezione; compiono controlli ed ispezioni almeno trimestrali presso la Sede Sociale e saltuariamente a campione anche presso le Sottosezioni  al  fine  di  verificare l’osservanza di quanto stabilito dalla normativa sezionale sulla tenuta della contabilità; presentano una relazione all’Assemblea Ordinaria Annuale sullo stato patrimoniale, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo della Sezione. I Revisori dei Conti partecipano di diritto, con voto consultivo sulle materie di competenza alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 50 – Revisori dei Conti 

L’Organo di Revisione può essere collegiale e composto da 3 membri, ovvero uninominale.  E’ eletto dall’Assemblea Ordinaria e rimane in carica 3 anni.  Ove uninominale l’Assemblea nomina altresì un revisore supplente.

L’Organo di Revisione vigila sulla regolarità amministrativa e contabile della Sezione; compie controlli ed ispezioni almeno trimestrali presso la Sede Sociale e saltuariamente a campione anche presso le Sottosezioni  al  fine  di  verificare l’osservanza di quanto stabilito dalla normativa sezionale sulla tenuta della contabilità; presenta una relazione all’Assemblea Ordinaria sullo stato patrimoniale, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo della S.AF.. L’Organo di Revisione partecipa di diritto, con voto consultivo, sulle materie di competenza alle sedute del Consiglio Direttivo.

CAPO VII COMITATO OPERATIVO E COMITATO DI COORDINAMENTO CAPO 7° – COMITATO DI COORDINAMENTO E COMITATO OPERATIVO
  Art. 51 – Comitato Operativo

Il Comitato Operativo è composto dall’Ufficio di Presidenza, dai coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi  e dai Direttori delle Scuole.

Il Comitato Operativo coordina l’organizzazione delle attività sociali e di ciò riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Operativo si riunisce almeno quattro volte all’anno, due delle quali in seduta congiunta con il Comitato di Coordinamento.

  Art. 52 –  Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto dall’Ufficio di Presidenza e dai Presidenti delle Sottosezioni.

Il Comitato di Coordinamento coordina l’attività delle Sottosezioni fra loro e con la Sezione e svolge ogni altra funzione di armonizzazione dell’attività tra gli organi sociali e di tutto ciò riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno quattro volte all’anno, due delle quali in seduta congiunta con il Comitato Operativo.

  CAPO 8° – LIMITI ALLA RIELEGGIBILITÀ E AL CUMULO DI CARICHE
  Art. 53  – Limiti alla rieleggibilità e al cumulo di cariche

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. in tema di incompatibilità e di divieto di cumulo di cariche, nessun socio può essere rieletto alla stessa carica sociale per oltre 9 anni consecutivi, dopodiché potrà essere rinominato solamente dopo un triennio e per un nuovo periodo di massimo 9 anni.  Qualora il socio abbia sostituito o sia stato eletto al posto di un socio decaduto e sia rimasto in carica al suo posto per non oltre un anno, tale periodo non conta al fine della determinazione dell’ineleggibilità.  La carica di coordinatore di gruppo ha durata annuale e il socio potrà essere rieletto alla stessa carica trascorso un triennio dalla precedente elezione.

Le cariche di presidente, segretario, tesoriere, consigliere, presidente di sottosezione, coordinatore di commissione o gruppo, direttore di scuola, revisore dei conti sono incompatibili fra loro.  La carica di vicepresidente è incompatibile con ogni altra, eccetto quelle di consigliere e delegato.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI, INCARICHI—-

CAPO 1^ COMMISSIONI —-

TITOLO V – COMMISSIONI, SCUOLE, GRUPPI, INCARICHI

CAPO 1° – COMMISSIONI

Art. 54 – Commissioni. – II Consiglio Direttivo per meglio promuovere ed assicurare determinate attività o determinati servizi sociali, può istituire “Commissioni” determinandone compiti e poteri e nominandone il Presidente ed i componenti.

Le Commissioni hanno funzioni organizzative ed esecutive nell’ambito del campo di azione loro assegnato; il loro presidente è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio stesso qualora vi siano all’odg argomenti di pertinenza della sua commissione, con parere consultivo. E’ fatto incarico al segretario della Sezione di comunicare tempestivamente tali sedute. Per il loro funzionamento esse si attengono alla deliberazione istitutiva ed alle eventuali successive indicazioni del Consiglio Direttivo al quale rispondono del loro operato; potranno dotarsi di uno specifico “Regolamento tecnico” che dovrà essere approvato dal Consiglio.

Le commissioni possono essere temporanee o permanenti: le prime cessano automaticamente con l’esaurimento dello scopo istitutivo, le seconde a seguito apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono composte di un Presidente, un Segretario e di un numero dispari variabile di membri.

Art. 54 – Commissioni

II Consiglio Direttivo per meglio promuovere ed assicurare determinate attività o determinati servizi sociali, può istituire “Commissioni” determinandone l’indirizzo, i compiti e i poteri, dotandole di uno specifico Regolamento Tecnico che terrà conto delle indicazioni degli eventuali Organi Tecnici Nazionali o Periferici del  C.A.I., nominandone il Coordinatore ed i componenti.

Le Commissioni hanno funzioni organizzative ed esecutive nell’ambito del campo di azione loro assegnato; il loro coordinatore è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio stesso qualora vi siano all’O.d.G. argomenti di pertinenza della sua commissione, con parere consultivo.  E’ fatto incarico al segretario del Consiglio di comunicare tempestivamente tali sedute.  Per il loro funzionamento esse si attengono alla deliberazione istitutiva ed alle eventuali successive indicazioni del Consiglio Direttivo al quale rispondono del loro operato.

Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti: le prime cessano automaticamente con l’esaurimento dello scopo istitutivo, le seconde a seguito apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono composte di un Presidente, un Segretario e di un numero dispari variabile di membri, secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

Le Commissioni organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

CAPO 2^ GRUPPI —-

CAPO 2° – GRUPPI

Art.55 – Gruppi. – I Soci possono costituirsi in “Gruppo” Il Gruppo è caratterizzato da un comune elemento tecnico o sociale (escursionisti, speleologi, coristi, sciatori  rocciatori, studenti dipendenti stessa azienda, ecc.).

L’autorizzazione alla costituzione è data dal Consiglio Direttivo a seguito formale istanza corredata da una relazione circa gli scopi da perseguire nella quale deve essere indicato l’ambito territoriale nel quale si intende operare e da una proposta di regolamento circa il funzionamento interno. L’autorizzazione” è insindacabilmente concessa e insidacabilmente revocata.

Il presidente del “Gruppo” è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora vi siano all’odg argomenti di pertinenza del suo gruppo. E’ fatto incarico al Segretario della Sezione di comunicargli tempestivamente tali sedute. Sui suddetti argomenti potrà esprimere un voto consultivo.

Art. 55 – Gruppi

I Soci possono costituirsi in “Gruppo” al fine di perseguire un interesse comune.  Il Gruppo è caratterizzato da un comune elemento tecnico o sociale.

Il Consiglio Direttivo può, a sua volta, promuovere la formazione di gruppi per meglio perseguire gli scopi sociali.

L’autorizzazione alla costituzione è data dal Consiglio Direttivo a seguito formale istanza corredata da una relazione circa gli scopi da perseguire nella quale deve essere indicato l’ambito territoriale nel quale si intende operare e da una proposta di Regolamento Tecnico circa il funzionamento interno. L’istanza deve essere firmata da almeno 10 soci ordinari.  L’autorizzazione” è insindacabilmente concessa e insindacabilmente revocata; alla concessione il Consiglio Direttivo allega il Regolamento Tecnico del Gruppo.

Il Coordinatore del Gruppo è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora vi siano all’O.d.G. argomenti di pertinenza del suo gruppo. E’ fatto incarico al Segretario del Consiglio di comunicargli tempestivamente tali sedute. Sui suddetti argomenti potrà esprimere un voto consultivo.

I Gruppi sono composte di un numero variabile di membri purché non inferiore a 10 e sono diretti da un Consiglio composto da un Coordinatore, un Vice-Coordinatore e un Segretario, nominati secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

I Gruppi organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

 

CAPO 3°- SCUOLE

  Art. 56 – Scuole

Le Scuole sono organi tecnici per la didattica delle varie discipline. Esse sono costituite in accordo con quanto previsto dagli Organi Tecnici Centrali e Periferici di riferimento del C.A.I..

Le Scuole curano la formazione e l’aggiornamento dei propri Istruttori o Accompagnatori nelle varie discipline e di tutti i soci che prestano la propria opera come volontari.  Le Scuole hanno il potere di nomina e revoca dei titoli sezionali.

Le Scuole sono composte di un numero variabile di istruttori o accompagnatori e sono dirette da un Consiglio composto da un Direttore, un Vice-Direttore e un Segretario, più un numero pari variabile di membri, nominati secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

Le Scuole organizzano corsi e altre iniziative formative nelle discipline di propria competenza, in  autonomia organizzativa nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo e dai competenti Organi Tecnici Centrali e Periferici del C.A.I..

CAPO 3^ INCARICHI –

CAPO 4°- SCUOLE

Art.56 – Incarichi.

II Consiglio Direttivo può nominare a particolari incarichi (Bibliotecario, Direttore di Sede, Ispettore di rifugio. Direttore di campeggio etc) sia membri del Consiglio stesso che altri soci. La deliberazione di nomina determina altresì i compiti e i poteri dell’interessato: ciò ove non si faccia luogo all’approvazione di un vero e proprio Regolamento tecnico. Il Consiglio Direttivo può revocare a suo insindacabile giudizio le nomine anche prima della scadenza prevista. I nominati a detti incarichi sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio stesso con parere consultivo sulle materie del loro incarico. E’ fatto incarico al Segretario della Sezione di comunicare loro tempestivamente tali sedute.

Art. 57 – Incarichi 

Al fine di promuovere e organizzare opportunamente determinate attività, iI Consiglio Direttivo può nominare a particolari incarichi sia membri del Consiglio stesso che altri soci.

La deliberazione di nomina determina altresì i compiti e i poteri dell’interessato e la durata dell’incarico, che non può comunque superare i 9 anni, trascorsi i quali il socio non può essere nominato allo stesso incarico per un triennio.  Il Consiglio Direttivo può revocare a suo insindacabile giudizio le nomine anche prima della scadenza prevista. I nominati a detti incarichi sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio stesso con parere consultivo sulle materie del loro incarico. E’ fatto incarico al Segretario del Consiglio di comunicare loro tempestivamente tali sedute. 

 

CAPO 5°- REGISTRO DEI SOCI IN POSSESSO DI TITOLI

  Art. 58 – Registro dei soci in possesso di titoli

Il Consiglio Direttivo conserva un registro aggiornato con il nominativo dei soci in possesso di particolari qualifiche (istruttore, accompagnatore, operatore naturalistico e culturale) o competenze, di cui avvalersi per la nomina di commissioni e l’attribuzione di particolari incarichi.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

CAPO 1^ DELEGATI —–

TITOLO VI – RAPPRESENTANZA ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

CAPO 1° – DELEGATI

Art. 57 – Delegati. – All’Assemblea dei Delegati del C.A.I. la S.A.F. è rappresentata dal suo Presidente, Delegato di diritto per la prima aliquota stabilita dallo statuto del CAI e da un Delegato per ogni aliquota successiva o frazione superiore alla metà: questi sono nominati ogni anno dall’Assemblea della Sezione cercando di rispettare la proporzione prevista fra Sede e Sottosezioni per i componenti  del Consiglio Direttivo.  I  Delegati partecipano alle Sedute Generali del Consiglio Direttivo alle quali hanno obbligo di riferire circa l’azione svolta in relazione all’ufficio loro conferito.  
Art. 58 – Elezione. – I delegati sono nominati dall’Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione.

Le lista dei candidati è predisposta dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio sulla base delle candidature ad esso pervenute.

 
TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE

TITOLO VII – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 59 – Patrimonio Sociale. – tutto il patrimonio sociale costituito  fondamentalmente dai  rifugi, dai bivacchi ed ogni altra attività immobiliare e mobiliare  appartiene  alla  Sezione.  In  caso di scioglimento dell’Associazione si applica quanto previsto  dal  Regolamento  Generale  del  C.A.I. all’art. VI.I.9 commi 2 e 3, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato. E’ escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci. L’alienazione a terzi di rifugi ed altre opere alpine della S.A.F. e la costituzione di vincoli reali sugli stessi debbono essere preventivamente approvati dal Consiglio Centrale del C.A.I.

Nel caso in cui una sottosezione della SAF voglia costituirsi in sezione autonoma, il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea della SAF che è competente a  deliberare, quale parte del Patrimonio Sociale Sezionale conferire alla nuova Sezione.

Art. 59 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale, costituito dai  rifugi, dai bivacchi e da ogni altra attività immobiliare e mobiliare,  appartiene  alla  S.A.F..  In  caso di scioglimento dell’Associazione si applica quanto previsto  al precedente articolo 30.  E’ in ogni caso escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

Nel caso in cui una sottosezione della S.A.F. voglia costituirsi in sezione autonoma, il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea dei soci quale parte del patrimonio sociale eventualmente conferire alla nuova Sezione.

TITOLO VIII –CONVEGNO SOCIALE 

TITOLO VIII – CONVEGNO SOCIALE

Art. 60 – Convegno Sociale. – Tutti i Soci sezionali e sottosezionali verranno convocati di norma ogni anno in “Convegno Sociale ” allo scopo di cementarne i vincoli di solidarietà sociale.

II Consiglio Direttivo stabilisce nella seduta del mese di febbraio luogo, data, programma del Convegno Sociale.

Art. 60 – Convegno Sociale 

Tutti i Soci sezionali e sottosezionali verranno convocati di norma ogni anno in “Convegno Sociale ” allo scopo di cementarne i vincoli di solidarietà sociale.

II Consiglio Direttivo stabilisce nella seduta del mese di febbraio luogo, data, programma del Convegno Sociale.

TITOLO IX^  – ORGANI PERIFERICI 

CAPO 1^ SOTTOSEZIONI

TITOLO IX – ORGANI PERIFERICI 

CAPO 1° – SOTTOSEZIONI

Art. 61 – Sottosezioni. – Nella zona di attività della S.A.F. potranno essere costituite Sottosezioni a norma e nel rispetto delle relative disposizioni dello “Statuto Sociale” e del “Regolamento Generale” del C.A.I., nonché del presente “Regolamento Sezionale”.

Le Sottosezioni sono denominate “Società Alpina Friulana Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Sottosezione di…..”. La  Sottosezione  è  caratterizzata  dall’elemento territoriale in cui la stessa svolge attività stabile e continuativa.

Art. 61 – Sottosezioni

Le Sottosezioni sono costituite da soci accomunati dall’appartenenza ad uno stesso ambito territoriale.  La Sottosezione è caratterizzata  dall’elemento territoriale in cui la stessa svolge attività stabile e continuativa.

Nella zona di attività della S.A.F. potranno essere costituite Sottosezioni a norma e nel rispetto delle relative disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonché del presente Statuto.

Le Sottosezioni sono denominate “Società Alpina Friulana – Sottosezione di … del Club Alpino Italiano”.

È requisito imprescindibile, per la costituzione di una sottosezione, che il circondario territoriale di riferimento per essa proposto conti un numero di Soci non inferiore a 100 nei tre anni antecedenti alla richiesta di costituzione.

Ciascuna Sottosezione cessa di esistere, salva deroga disposta dal Consiglio Direttivo, qualora non raggiunga, per tre anni consecutivi, il numero di 50 Soci.

Art. 62 – Costituzione e poteri. – La costituzione è di competenza del Consiglio Direttivo. La delibera può• conferire al Consiglio Direttivo Sottosezionale esclusivamente deleghe ad operare nei limiti della gestione ordinaria dal momento che le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale e non intrattengono rapporti con l’Organizzazione Centrale. Tutte le attività dovranno pertanto essere presentate sotto il nome della SAF e della sottosezione. Art. 62 – Costituzione e poteri 

La costituzione è di competenza del Consiglio Direttivo. La delibera può• conferire al Consiglio Direttivo Sottosezionale esclusivamente deleghe ad operare nei limiti della gestione ordinaria dal momento che le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale e non intrattengono rapporti con l’Organizzazione Centrale. Tutte le attività dovranno pertanto essere presentate sotto il nome della SAF e della sottosezione.

Art. 63 – Piano di attività. – Le sottosezioni dovranno assoggettare all’approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di ottobre il piano di attività. per l’anno seguente;  eventuali iniziative al di fuori di quelle ivi  indicate dovranno comunque avere l’approvazione preventiva dello stesso Consiglio a cui dovranno essere sottoposte almeno tre mesi prima della realizzazione ed esaminate nel primo Consiglio successivo. L’eventuale diniego dovrà essere motivato. L’iniziativa si intende approvata in caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta. Art. 63 – Piano di attività

Le sottosezioni dovranno assoggettare all’approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di ottobre il piano di attività per l’anno seguente.  Eventuali iniziative al di fuori di quelle ivi indicate dovranno comunque avere l’approvazione preventiva dello stesso Consiglio a cui dovranno essere sottoposte almeno tre mesi prima della realizzazione ed esaminate nel primo Consiglio successivo. L’eventuale diniego dovrà essere motivato. L’iniziativa si intende approvata in caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 64 – Gestione e Contabilità. – II Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l’importo di un contributo per ogni socio iscritto da riconoscere ad ogni Sottosezione per l’anno successivo tenuto conto del programma di attività. di cui all’articolo precedente.

Eventuali altre entrate ottenute da ogni singola Sottosezione per attività realizzate esclusivamente dalla stessa potranno essere trattenute dalla Sottosezione, ma dovranno essere contabilizzate come indicato dalla normativa prevista dall’art. 54 e chiaramente evidenziate nei bilanci.

Art. 64 – Gestione e Contabilità

II Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ogni anno determina l’importo di un contributo per ogni socio iscritto da riconoscere ad ogni Sottosezione per l’anno successivo tenuto conto del programma di attività. di cui all’articolo precedente.

Eventuali altre entrate ottenute da ogni singola Sottosezione per attività realizzate esclusivamente dalla stessa potranno essere trattenute dalla Sottosezione, ma dovranno essere contabilizzate e chiaramente messe in evidenza nei bilanci.

Art 65 – Trasformazione in Sezioni. – Le sottosezioni che raggiungano il numero minimo di soci previsto dal Regolamento Generale del CAI potranno costituirsi in Sezione. Art 65 – Trasformazione in Sezione

Le Sottosezioni che raggiungano il numero minimo di soci previsto potranno chiedere di costituirsi in Sezione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 66 – Assemblea Ordinaria Annuale Sottosezionale – Le Assemblea Ordinarie Annuali delle Sottosezioni, devono essere convocate ogni anno entro il 28 febbraio e comunque almeno un mese prima della  Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale. Copia dell’avviso, a cura del Reggente deve essere spedito anche alla Sede Sociale Sezionale. Per la convocazione, funzionamento, validità delle deliberazioni valgono ove applicabili le norme indicate ai precedenti art. 33, 34, 35 e 36. – La parte riguardante la scelta dei candidati a componenti il Consiglio Direttivo della SAF e rappresentanti all’Assemblea dei delegati deve svolgersi con le modalità uguali per tutte le sottosezioni stabilite dalla Commissione di Coordinamento. E’ opportuno che uno degli scrutatori sia un membro della stessa Commissione di Coordinamento appartenente ad un’altra Sottosezione o alla Sede. Art. 66 – Assemblea Ordinaria Annuale Sottosezionale

Le Assemblea Ordinarie Annuali delle Sottosezioni, devono essere convocate ogni anno, almeno un mese prima delle Assemblee Ordinarie dei Soci di marzo.   Copia dell’avviso, a cura del Presidente della Sottosezione, deve essere spedito anche alla Sede Sociale Sezionale. Per la convocazione, funzionamento, validità delle deliberazioni valgono ove applicabili le norme per l’Assemblea Ordinaria dei Soci della S.A.F..

Art. 67 – Verbali e bilanci. – Entro 10 giorni dalla data della rispettiva Assemblea Ordinaria Annuale le Sottosezioni devono trasmettere alla Sede Sociale Sezionale copia del verbale dell’assemblea stessa e copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nell’occasione approvati.

Nello stesso termine le Sottosezioni devono trasmettere la copia del verbale delle eventuali Assemblee Straordinarie.

Art. 67 – Verbali e bilanci 

Entro 10 giorni dalla data della rispettiva Assemblea Ordinaria Annuale le Sottosezioni devono trasmettere alla Sede Sociale Sezionale copia del verbale dell’assemblea stessa e copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nell’occasione approvati.

Nello stesso termine le Sottosezioni devono trasmettere la copia del verbale delle eventuali Assemblee Straordinarie.

Art. 68 – Consiglio Direttivo Sottosezionale. – Le sedute dei Consigli Direttivi Sottosezionali, salvo che gli stessi non stabiliscano con delibera unanime la riunione a data fissa, sono convocate dai rispettivi Reggenti, secondo necessità ed opportunità, mediante avviso scritto con almeno cinque giorni di preavviso. Delle sedute del Consiglio direttivo sottosezionale deve essere redatto verbale a cura del Segretario: il verbale approvato viene controfirmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed inviato in copia alla sede sezionale entro 15 giorni dalla sua approvazione. Art. 68 – Consiglio Direttivo Sottosezionale

Le sedute dei Consigli Direttivi Sottosezionali, salvo che gli stessi non stabiliscano con delibera unanime la riunione a data fissa, sono convocate dai rispettivi Presidenti, secondo necessità ed opportunità, mediante avviso scritto con almeno cinque giorni di preavviso. Delle sedute del Consiglio direttivo sottosezionale deve essere redatto verbale a cura del Segretario: il verbale approvato viene controfirmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed inviato in copia alla sede entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Art. 69 – Regolamento Sottosezionale. – Le Sottosezioni possono dotarsi di un proprio Regolamento Sottosezionale, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale. Il Regolamento Sottosezionale non può contenere norme e disposizioni contraddittorie o incompatibili con il presente Regolamento Sezionale, ma esclusivamente norme e disposizioni complementari e integrative. Art. 69 – Regolamento Sottosezionale

Il Consiglio Direttivo approva un Regolamento valido per tutte le Sottosezioni della S.A.F.. I Consigli Direttivi Sottosezionali possono chiedere parziali modifiche al Regolamento, per tenere conto di specifiche caratteristiche e peculiarità della Sottosezione e del suo territorio.  Tali richieste sono prese in considerazione dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla richiesta.  La modifiche al Regolamento non possono contenere norme e disposizioni contraddittorie o incompatibili con il presente Statuto, ma esclusivamente norme e disposizioni complementari e integrative.

Art. 70 – Reggente. – II Consiglio Direttivo Sottosezionale elegge al suo interno un Reggente con l’incarico  di  coordinare  la  Sottosezione.  Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento Sottosezionale si applicano le norme indicate ai precedenti artt. 46 e 47. Art. 70 – Presidente

II Consiglio Direttivo Sottosezionale elegge al suo interno un Presidente con l’incarico  di  coordinare  la  Sottosezione.

Art. 71 – Nomina di un Commissario. – In caso di inattività del Consiglio Direttivo Sottosezionale, o di inosservanza o violazioni del presente “Statuto Sezionale” il Consiglio Direttivo Sezionale  dichiara decaduto il Reggente ed il Consiglio Direttivo Sottosezionale  e nomina un Commissario con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della Sottosezione e di convocare al massimo entro tre mesi l’Assemblea straordinaria Sottosezionale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Sottosezionale. Art. 71 – Nomina di un Reggente

In caso di inattività del Consiglio Direttivo Sottosezionale, o di inosservanza o violazioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il Presidente ed il Consiglio Direttivo Sottosezionale e nomina un Reggente con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della Sottosezione e di convocare al massimo entro tre mesi l’Assemblea straordinaria Sottosezionale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Sottosezionale.

Art. 72 – Scioglimento delle  Sottosezioni. – Lo scioglimento di una sottosezione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei suoi soci a maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, ovvero dal Consiglio Direttivo Sezionale, in tal caso è dato reclamo all’Assemblea Generale e in seconda istanza al Comitato di Coordinamento competente. 

Sono in particolare casi che determinano lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo Sezionale:

  • la diminuzione per due anni consecutivi del numero dei Soci al di sotto del minimo consentito dallo statuto del CAI nonché dal presente Regolamento Sezionale.

In caso di scioglimento di una sottosezione i soci di essa divengono automaticamente soci presso la sede sociale sezionale con decorrenza dal 1 gennaio successivo.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art. 72 – Scioglimento delle  Sottosezioni

Lo scioglimento di una sottosezione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei suoi soci a maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, ovvero dal Consiglio Direttivo Sezionale.

In caso di scioglimento di una sottosezione i soci di essa divengono automaticamente soci presso la sede sociale sezionale con decorrenza dal 1 gennaio successivo.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione restano immediatamente acquisite al patrimonio della S.A.F..

CAPO 2^ – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO.

CAPO 2° – COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 73 – La Commissione di Coordinamento. – Ha il compito di favorire e coordinare le attività della Sezione e delle Sottosezioni.  –Ad essa partecipano due persone designate dai Consigli Direttivi Sezionali e Sottosezionali. I commissari durano in carica un anno e sono rieleggibili. La Commissione in particolare:

-è la sede in cui gli organi elettivi delle sottosezioni si confrontano con i tre componenti del Consiglio Direttivo ed i delegati dalle stesse nominati;

-stabilisce le modalità di raccordo delle votazioni per la nomina di questi.

Per il funzionamento può dotarsi di un regolamento autonomo che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1) All’atto dell’entrata in vigore del presente “Regolamento Sezionale”  sono costituiti a tutti gli effetti presso la Sede Sociale Sezionale le seguenti  Sottosezioni: Artegna, Palmanova, Pasian di Prato,  S. Daniele del Friuli,  Tarcento e Tricesimo.  
2) All’atto dell’entrata in vigore del presente “Regolamento Sezionale”  sono costituiti a tutti gli effetti presso la Sede Sociale Sezionale i seguenti “Gruppi”: ” G.R.A.F.”, “G.A.S.”, “C.I.M.A.” e “Coro Sociale”.  
3) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. 1. – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I..
4) Eventuali osservazioni al presente Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci del 28/03/2008 formulate dal Consiglio Centrale verranno recepite con deliberazione del Consiglio Sezionale senza obbligo di approvazione da parte dell’Assemblea Sezionale. 2. – Eventuali osservazioni al presente Statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 27/03/2015, formulate dal Consiglio Centrale del C.A.I., saranno recepite con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza obbligo di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
  3. – L’Assemblea dei Soci del mese di ottobre 2015 provvederà al rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo.  In tale elezione e solo in essa, i Consiglieri che otterranno il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, con la maggiore anzianità d’iscrizione al C.A.I., saranno eletti per un triennio, a seguire e secondo il medesimo criterio, i secondi due in graduatoria per un biennio, i due rimanenti per un anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, provvede alla nomina delle Commissioni, dei Gruppi e delle Scuole e all’adozione dei relativi regolamenti; provvede inoltre alla predisposizione del Registro dei soci in possesso di titoli.

Successivamente all’Assemblea del mese di ottobre 2015, il Consiglio Direttivo procede alla nomina dei Coordinatori di Commissioni e Gruppi, dei Direttori delle Scuole e all’attribuzione degli incarichi, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti Tecnici.  Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle sottosezionali, decadono e vengono rinnovate entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto di quanto previsto dall’art.53 e computando ai fini dell’ineleggibilità tutti gli anni in cui un socio ha già ricoperto una carica nell’ultimo triennio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ ALPINA FRIULANA

SEZIONE DI UDINE

DEL

CLUB ALPINO ITALIANO

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTUALE FORMULAZIONE                 NUOVA FORMULAZIONE

 

 

TITOLO I DELLA SOCIETÀ

TITOLO I – DELLA SOCIETÀ

Art. 1 – Nome, rapporti con il CAI.- La Società Alpina Friulana, fondata nel 1871, Sezione del Club Alpino Italiano, ha denominazione “Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano”, in forma abbreviata “S.A.F.”, è soggetto di diritto privato, ha sede a Udine e durata illimitata; opera principalmente nel territorio del Comune di Udine ed in quelli di competenza delle sue sottosezioni.

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La S.A.F., in quanto struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), armonizza il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I., del quale i suoi soci sono soci di diritto.

Art. 1 – Nome e rapporti con il CAI

La Società Alpina Friulana, fondata nel 1874,  Sezione del Club Alpino Italiano dal 1929, ha denominazione “Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano”, in forma abbreviata “S.A.F.”, è soggetto di diritto privato, ha sede a Udine e durata illimitata; opera principalmente nel territorio della città di Udine ed in quelli di competenza delle sue sottosezioni.

L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La S.A.F., in quanto struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), armonizza il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I., del quale i suoi soci sono soci di diritto.  Ai fini dei rapporti interni al Club Alpino Italiano, il presente Statuto ha valore di Regolamento Sezionale della Società Alpina Friulana – Sezione di Udine del Club Alpino Italiano.

Art. 2 – Scopo.- La S.A.F. ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale. In esecuzione del suo scopo la S.A.F., in particolare provvede nell’ambito delle norme del presente Statuto e del regolamento:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all’organizzazione di iniziative alpinistiche,  scialpinistiche,  escursionistiche,  sciescursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo dilettantistiche, dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

e) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

f) alla promozione di attività culturali, scientifiche  e  didattiche per la conoscenza di  ogni aspetto dell’ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano,

h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna;

i) a  curare  la  biblioteca,  la cartografia e 1’archivio.

La S.A.F. non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale.

Art. 2 – Scopo

La S.A.F. ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale. In esecuzione del suo scopo la S.A.F., in particolare, provvede nell’ambito delle norme del presente Statuto:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all’organizzazione di iniziative alpinistiche,  scialpinistiche,  escursionistiche,  sciescursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, sportivo dilettantistiche, dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

d) all’organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche, naturalistiche dell’alpinismo giovanile e di ogni attività ad esse collegata o propedeutica;

e) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

f) alla promozione di attività culturali, scientifiche  e  didattiche per la conoscenza di  ogni aspetto dell’ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano,

h) alla promozione di ogni altra attività inerente alla montagna;

i) a  curare  la  biblioteca,  la cartografia e 1’archivio.

La S.A.F. non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale.

Art. 3 – Stendardo.- Lo stendardo della S.A F  è giallo/azzurro, reca al centro lo stemma della sezione l’aquila con gli strumenti dell’esplorazione alpinistica ed un cartiglio con la scritta  “Società Alpina Friulana”, sul retro il tricolore, lo stendardo può intervenire in cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d’urgenza, del Presidente. Art. 3 – Stendardo 

Lo stendardo della S.A F  è giallo/azzurro, reca al centro lo stemma della sezione l’aquila con gli strumenti dell’esplorazione alpinistica ed un cartiglio con la scritta  “Società Alpina Friulana”, sul retro il tricolore, lo stendardo può intervenire in cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o, in caso d’urgenza, del Presidente.

TITOLO II DEI SOCI

CAPO 1° CATEGORIE, NUMERO, STRANIERI

TITOLO II – DEI SOCI

CAPO 1° – CATEGORIE, NUMERO, STRANIERI

Art. 4 – Categorie. – I soci  della S.A.F. si distinguono nelle seguenti categorie: Soci ordinari

Soci familiari

Soci giovani

Soci benemeriti.

La categoria dei “Soci Benemeriti” è costituita presso la Sede Sociale Sezionale: e’ puramente onorifica e l’iscrizione nei relativi elenchi non comporta alcun diritto dovere sociale. II numero dei Soci, per qualsiasi categoria, è illimitato.

Art. 4 – Categorie

I soci  della S.A.F. si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci ordinari;

Soci familiari;

Soci giovani;

Soci benemeriti.

Art. 5 – Soci ordinari –  Possono essere “Soci Ordinari”  le persone fisiche maggiorenni,  che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa. Art. 5 – Soci ordinari

Possono essere “Soci Ordinari”  le persone fisiche maggiorenni,  che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa.

Art. 6 – Soci Familiari.- Possono essere “Soci Familiari” componenti della famiglia del socio ordinario e con esso conviventi che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa. Art. 6 – Soci Familiari 

Possono essere “Soci Familiari” componenti della famiglia del socio ordinario e con esso conviventi che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa.

Art. 7 – Soci Giovani – Possono essere “Soci Giovani” le persone fisiche minorenni che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa: la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Art. 7 – Soci Giovani 

Possono essere “Soci Giovani” le persone fisiche minorenni che ne facciano domanda sull’apposito modulo ed a seguito dell’accettazione della domanda stessa: la domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 8- Soci Benemeriti – Nell’elenco dei “Soci Benemeriti” il Consiglio Direttivo può iscrivere, a seguito di sovvenzioni o contributi offerti o già ricevuti, Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Amministrazioni. Lo stesso può richiedere alla Segretaria Generale del CAI il rilascio di appositi diplomi da intestare ai soci benemeriti. Art. 8 – Soci Benemeriti

Nell’elenco dei “Soci Benemeriti” il Consiglio Direttivo può iscrivere, a seguito di sovvenzioni o contributi offerti o già ricevuti, Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Amministrazioni. Lo stesso può richiedere alla Segretaria Generale del CAI il rilascio di appositi diplomi da intestare ai soci benemeriti.

La categoria dei “Soci Benemeriti” è costituita presso la Sede Sociale Sezionale: e’ puramente onorifica e l’iscrizione nei relativi elenchi non comporta alcun diritto dovere sociale. II numero dei Soci, per qualsiasi categoria, è illimitato.

Art 9 –Aggregati – I soci ordinari, famigliari o giovani di ciascuna sezione del C.A.I. (sezione di  appartenenza) possono presentare domanda sull’apposito modulo di aggregarsi alla S.A.F. (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi a tutti gli effetti tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della S.A.F. delibera sull’accettazione della domanda – Art 9 – Soci Aggregati

I soci ordinari, famigliari o giovani di ciascuna sezione del C.A.I. (sezione di  appartenenza) possono presentare domanda sull’apposito modulo di aggregarsi alla S.A.F. (Sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi a tutti gli effetti tra i soci della sola sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della S.A.F. delibera sull’accettazione della domanda.

Art. -10 Albo d’Onore della S.A.F.-  Presso la Sede Sezionale è istituito un albo d’onore per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiano bene meritato nei riguardi dell’associazione. L’iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Art. 10 – Albo d’Onore della S.A.F. 

Presso la Sede Sezionale è istituito un albo d’onore per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiano bene meritato nei riguardi dell’associazione. L’iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Stranieri.- E’ consentita l’iscrizione a Socio di cittadini stranieri quando non sia esclusa l’iscrizione a Socio degli italiani da parte I del Club Alpino della Nazione cui lo Straniero appartiene. Art. 11 – Stranieri 

E’ consentita l’iscrizione a Socio di cittadini stranieri quando non sia esclusa l’iscrizione a Socio degli italiani da parte I del Club Alpino della Nazione cui lo Straniero appartiene.

CAPO 2° DOMANDA ED AMMISSIONE 

CAPO 2° – DOMANDA ED AMMISSIONE 

Art. 12 – Domanda – La domanda di iscrizione deve essere presentata sull’apposito modulo ed essere controfirmata da un Socio, tale da almeno tre anni. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo. Art. 12 – Domanda

La domanda di iscrizione deve essere presentata sull’apposito modulo. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Art. 13 – Ammissione.- II Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sull’ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda. L’ammissione ha effetto dalla data di arrivo alla segreteria generale dell’elenco dei nominativi. Se però la domanda è presentata nell’ultimo bimestre dell’anno solare  l’ammissione,   salvo  diversa istanza del richiedente, ha effetto dal 1° gennaio successivo.-  
CAPO 3° QUOTE SOCIALI

CAPO 3° – QUOTE SOCIALI

Art. 14 – Quote sociali – La quota associativa sezionale per la parte eccedente quella stabilita dall’Assemblea dei Delegati viene fissata dall’Assemblea dei Soci a valere dall’anno successivo

Nella stessa occasione verrà stabilita la quota di aggregazione di soci di altre sezioni del CAI.

Art. 13 – Quote sociali

La quota associativa sezionale per la parte eccedente quella stabilita dall’Assemblea dei Delegati viene fissata dall’Assemblea dei Soci a valere dall’anno successivo.

Nella stessa occasione verrà stabilita la quota di aggregazione di soci di altre sezioni del CAI.

Art. 15 – Versamenti. – La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Scaduto tale termine il Socio è dichiarato moroso e cancellato dal “Registro dei Soci”

Le quote sociali per i nuovi iscritti debbono essere versate all’atto della presentazione della  domanda: in caso di mancata accettazione della domanda stessa verranno immediatamente restituite.

Art. 14 – Versamenti 

La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Scaduto tale termine il Socio è dichiarato moroso e cancellato dal “Registro dei Soci”

Le quote sociali per i nuovi iscritti debbono essere versate all’atto della presentazione della  domanda: in caso di mancata accettazione della domanda stessa verranno immediatamente restituite.

CAPO 4^ – PERDITA E RIACQUISTO- DELLA QUALITÀ DI SOCIO

CAPO 4° – PERDITA E RIACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 16 – Perdita della qualità di socio. La qualità di socio viene a cessare:

a)     per morte;

b)     per radiazione;

c)     per morosità;

d)     per dimissioni.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto  al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

II socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L’accertamento della morosità è di competenza del  Consiglio Direttivo. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Nei casi di indegnità, incompatibilità ,ecc, il Presidente comunicherà al socio, con lettera AR, l’addebito che gli viene contestato su invito a presentare entro 30 giorni con lettera raccomandata AR, ogni sua eccezione o rilievo, il Consiglio Direttivo prenderà indi la propria decisione nella prima seduta successiva. Ove la decisione sia di radiazione, essa va comunicata con lettera raccomandata AR, oltreché al socio stesso anche al Comitato di Coordinamento.

I ricorsi avversi alla decisione devono essere attuati con le modalità previste dal Regolamento Generale.

Art. 15 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene a cessare:

a)     per morte;

b)     per radiazione;

c)     per morosità;

d)     per dimissioni.

Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto  al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

II socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L’accertamento della morosità è di competenza del  Consiglio Direttivo. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Nei casi di indegnità, incompatibilità e simili, il Presidente comunicherà al socio, con lettera AR, l’addebito che gli viene contestato su invito a presentare entro 30 giorni con lettera raccomandata AR, ogni sua eccezione o rilievo, il Consiglio Direttivo prenderà indi la propria decisione nella prima seduta successiva. Ove la decisione sia di radiazione, essa va comunicata con lettera raccomandata AR, oltreché al socio stesso anche al Comitato di Coordinamento.

I ricorsi avversi alla decisione devono essere attuati con le modalità previste dal Regolamento Generale.

Art. 17 – Riacquisto della qualità di Socio– Chi ha perduto la qualità di socio per morosità può  riacquistarla in qualsiasi momento presentando domanda di riiscrizione alla Sede Sociale Sezionale o alla stessa Sottosezione; nel  caso intendesse mantenere l’anzianità di iscrizione dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote arretrate. Chi ha perduta la qualità di socio per radiazione non può presentare domanda di riiscrizione prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di radiazione. Art. 16 – Riacquisto della qualità di Socio 

Chi ha perduto la qualità di socio per morosità può  riacquistarla in qualsiasi momento presentando domanda di re-iscrizione alla Sede Sociale Sezionale o alla stessa Sottosezione; nel  caso intendesse mantenere l’anzianità di iscrizione dovrà provvedere al pagamento di tutte le quote arretrate. Chi ha perduta la qualità di socio per radiazione non può presentare domanda di re-iscrizione prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di radiazione.

CAPO 5° – DIRITTI DEI SOCI———–

CAPO 5° – DIRITTI DEI SOCI

Art. 18 – Elettorato attivo – Tutti i Soci, purché alla data dell’Assemblea di età non inferiore ai 18 anni ed in regola con la quota sociale dell’anno in corso, hanno diritto di voto nelle Assemblee Sezionali e nelle rispettive Assemblee Sottosezionali. Art. 17 – Elettorato attivo 

Tutti i Soci, purché alla data dell’Assemblea di età non inferiore ai 18 anni ed in regola con la quota sociale dell’anno in corso, hanno diritto di voto nelle Assemblee Sezionali e nelle rispettive Assemblee Sottosezionali.

Art. 19 – Elettorato passivo – Tutti i Soci, purché tali da almeno due anni e purché di età non inferiore ai 18 anni, possono essere eletti alle cariche sociali: tutte le cariche sociali sono totalmente gratuite. Art. 18 – Elettorato passivo

Tutti i Soci, purché tali da almeno due anni e purché di età non inferiore ai 18 anni, possono essere eletti alle cariche sociali: tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 20- Distintivi sociali

I soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo del C.A.I. e del distintivo della S.A.F.

Art. 19 – Distintivi sociali

I soci hanno diritto di fregiarsi del distintivo del C.A.I. e del distintivo della S.A.F..

Art. 21 – Distintivi d’argento e d’oro – I Soci,tali ininterrottamente da 25 o da 50 anni, ricevono in omaggio gli speciali distintivi d’argento e d’oro del C.A.I..- Art. 20 – Distintivi d’argento e d’oro 

I Soci,tali ininterrottamente da 25 o da 50 anni, ricevono in omaggio gli speciali distintivi d’argento e d’oro del C.A.I..-

Art. 22 – Pubblicazioni sociali – I Soci ordinari e gli aggregati ricevono gratuitamente le pubblicazioni edite dalla SAF stabilite dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno. Per i nuovi soci il diritto sorge dalla data di iscrizione.

I soci ordinari ricevono anche le pubblicazioni edite dal CAI secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

Art. 21 – Pubblicazioni sociali

I Soci ordinari e gli aggregati ricevono gratuitamente le pubblicazioni edite dalla SAF stabilite dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno. Per i nuovi soci il diritto sorge dalla data di iscrizione.

I soci ordinari ricevono anche le pubblicazioni edite dal CAI secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

Art. 23 – Beni sociali – Di tutti i beni sociali,sia mobili che immobili i Soci hanno diritto di uso e di godimento: i beni mobili, tuttavia non potranno essere asportati dalla loro sede usuale se non previo permesso scritto del Presidente della Sezione o di un suo apposito Delegato, permesso da richiedersi e rilasciare di volta in volta.

I Soci rispondono di quanto loro affidato, come da ricevuta scritta in apposito registro e salvo particolari deroghe, dovranno provvedere alla riconsegna, nello stesso stato e grado e nello stesso luogo, entro il termine all’uopo stabilito.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma,di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 22 – Beni sociali 

Di tutti i beni sociali,sia mobili che immobili i Soci hanno diritto di uso e di godimento: i beni mobili, tuttavia non potranno essere asportati dalla loro sede usuale se non previo permesso scritto del Presidente della Sezione o di un suo apposito Delegato, permesso da richiedersi e rilasciare di volta in volta.

I Soci rispondono di quanto loro affidato, come da ricevuta scritta in apposito registro e salvo particolari deroghe, dovranno provvedere alla riconsegna, nello stesso stato e grado e nello stesso luogo, entro il termine all’uopo stabilito.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento o liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma,di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della S.A.F..

Art. 24 – Trasferimento – il socio può richiedere il trasferimento ad una delle sottosezioni della S.A.F. o ad altra sezione presentando apposita domanda.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra sarà comunicata alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi.

I trasferimenti all’interno della S.A.F. devono essere notificati alla sede sezionale.

I trasferimenti hanno decorrenza dalla data della comunicazione.

Art. 23 – Trasferimento

Il socio può richiedere il trasferimento ad una delle sottosezioni della S.A.F. o ad altra sezione  del C.A.I. presentando apposita domanda.

I trasferimenti all’interno della S.A.F. devono essere notificati alla sede della S.A.F..

I trasferimenti hanno decorrenza dalla data della comunicazione.

Art. 25 – Controversie: ricorsi e reclami – In caso di controversie tra Soci o tra Soci con altra Sezione o Sottosezione, o con Soci di altra Sezione o Sottosezione, o tra Soci e la Sede Sociale Sezionale o una Sottosezione,gli interessati,prima di adire l’organo competente designato dovranno proporre reclamo al Consiglio Direttivo Sezionale per un tentativo di conciliazione.

Ricorsi e reclami devono essere proposti con lettera raccomandata r.r. entro un mese rispettivamente dal fatto  o dalla comunicazione della decisione.

Le decisione sui ricorsi verranno dato entro tre mesi e comunicate con lettera raccomandata r.r.

Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui sopra: copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al Consiglio Direttivo Sezionale. I termini indicati del succitato art. 31 decorrono dalla fine del cammino previsti ai due precedenti capoversi.

Non è ammesso durante l’iter della controversia la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.

Art. 24 – Controversie: ricorsi e reclami

In caso di controversie tra Soci o tra Soci con altra Sezione o Sottosezione, o con Soci di altra Sezione o Sottosezione, o tra Soci e la Sede Sociale o una Sottosezione, gli interessati, prima di adire l’organo competente designato dovranno proporre reclamo al Consiglio Direttivo per un tentativo di conciliazione.

Ricorsi e reclami devono essere proposti con lettera raccomandata a.r. entro un mese rispettivamente dal fatto o dalla comunicazione della decisione.

Le decisioni sui ricorsi verranno date entro tre mesi e comuicate con lettera raccomandata a.r..

Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità di cui sopra: copia del ricorso deve essere contemporaneamente inviata al Consiglio Direttivo Sezionale.

Non è ammesso che, durante l’iter della controversia, la stessa venga resa di pubblica ragione in tutto o in parte.

Art. 26 – Altri diritti – Tutti i soci godono e fruiscono,in condizioni di parità dei diritti,facoltà, facilitazioni e quanto previsto e stabilito dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Generale del C.A.I. oltre che dal presente Regolamento Sezionale e quindi, oltre quanto sopra previsto e stabilito, in particolare:

  • possono partecipare ai congressi nazionali del C.A.I.
  • possono usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni con parità di trattamento rispetto ai consoci del C.A.I. ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

I soci hanno diritto di chiedere l’inserimento all’Ordine del Giorno della Assemblea Ordinaria Annuale di oggetti ed argomenti di interesse sociale: la richiesta deve pervenire al Presidente almeno un mese prima della data di convocazione della Assemblea e deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci che hanno diritto a partecipare alla stessa.

Art. 25 – Altri diritti – Tutti i soci godono e fruiscono, in condizioni di parità, dei diritti, facoltà, facilitazioni e quanto previsto e stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. oltre che dal presente Statuto e quindi, oltre quanto sopra previsto e stabilito, in particolare:

– possono partecipare ai congressi nazionali del C.A.I.;

– possono usufruire dei rifugi della Sede Centrale, delle Sezioni con parità di trattamento rispetto ai consoci del C.A.I. ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

I soci hanno diritto di chiedere l’inserimento all’Ordine del Giorno della Assemblea Ordinaria Annuale di oggetti ed argomenti di interesse sociale: la richiesta deve pervenire al Presidente almeno un mese prima della data di convocazione della Assemblea e deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei soci che hanno diritto a partecipare alla stessa.

CAPO 6° – DOVERI DEI SOCI———–

CAPO 6° – DOVERI DEI SOCI

Art. 27 – Iniziative dei Soci – I Soci singoli, o i gruppi o comitati, ecc. di Soci, non possono prendere alcuna iniziativa o attuare alcuna manifestazione, attività, azione ecc. che si rappresenti ai terzi come esplicata nel nome e per conto della S.A.F, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.-

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 26 – Iniziative dei Soci

I Soci, né individualmente né collettivamente possono prendere alcuna iniziativa o attuare alcuna manifestazione, attività, azione o altro che si rappresenti ai terzi come esplicata nel nome e per conto della S.A.F, se non previa specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art .28 – Comportamento, ammonizione, sospensione– Il Socio, nella sua attività alpinistica e sociale deve tenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al tradizionale spirito informatore della S.A.F.

In difetto, egli verrà dal Presidente, sentito ili Consiglio Direttivo, ammonito per iscritto una prima volta e diffidato per iscritto una seconda volta.

Nei casi più gravi, ove sia configurabile l’ipotisi di radiazione di cui art. 13 egli verrà sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera: questo provvedimento verrà affisso (per estratto) all’Albo Sociale e comunicato alla Sede Centrale.

Art.27 – Comportamento, ammonizione, sospensione

Il Socio, nella sua attività alpinistica e sociale, deve tenere comportamenti ed atteggiamenti conformi al tradizionale spirito informatore della S.A.F.

In difetto, egli verrà dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ammonito per iscritto una prima volta e diffidato per iscritto una seconda volta.

Nei casi più gravi il Socio verrà sospeso fino ad un anno con il ritiro della tessera: questo provvedimento sarà affisso (per estratto) all’Albo Sociale e comunicato alla Sede Centrale.

TITOLO III DELLA SEZIONE

TITOLO III – DELLA SEZIONE

Art. 29 – Organi Sociali. – Organi Sociali della sezione sono:

Assemblea Sezionale dei Soci;

II Presidente della Sezione;

Ufficio di Presidenza;

Consiglio Direttivo;

Comitato Elettorale;

Collegio dei Revisori dei Conti;

Commissione di Coordinamento.

Art. 28 – Organi Sociali

Gli organi Sociali della S.A.F. sono:

–    l’Assemblea dei Soci;

–    iI Presidente;

–    l’Ufficio di Presidenza;

–    il Comitato di Coordinamento;

–    il Comitato Operativo;

–    il Consiglio Direttivo;

–    il Comitato Elettorale;

–    l’Organo di Revisione

Art. 30 – Gratuità delle cariche. – Le cariche negli organi delle strutture periferiche così come quelle della struttura centrale sono elettive e  a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso,comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico. Art. 29 – Gratuità delle cariche

Le cariche negli organi delle strutture periferiche così come quelle della struttura centrale sono elettive e  a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso,comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 31 – Durata delle cariche. – Gli eletti durano in carica tre anni. Escluso il presidente sezionale essi sono rieleggibili illimitatamente.  
Art. 32 – Scioglimento della sezione.- L’Assemblea Straordinaria dei Soci nelle modalità previste al successivo art. 40 delibera lo scioglimento della S.A.F. –

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto, a norma e nei casi dell’articolo VI.I.9 dello Statuto del C.A.I..

Il Comitato Direttivo Regionale può deliberare lo scioglimento della Sezione nei casi previsti dal Regolamento Generale e dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano. In caso di inerzia accertata il Comitato Direttivo Centrale subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (o Raggruppamento Regionale di Sezioni) interessato.

Art. 30 – Scioglimento della S.A.F.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci delibera lo scioglimento della S.A.F., secondo quanto previsto dal Regolamento Generale del C.A.I., nel rispetto dell’importanza che il patrimonio della S.A.F. ha avuto nella storia del Friuli.

La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

 

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

CAPO 1° – ASSEMBLEE SEZIONALI DEI SOCI

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

CAPO 1° – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 33 – Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale. – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.  L’Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale deve essere convocata ogni anno entro il 31 marzo. Il relativo O.d.G. oltre gli oggetti previsti dallo  “Statuto”  e dal  “Regolamento Generale”del C.A.I., deve obbligatoriamente recare i seguenti oggetti:

a) elezioni  delle  cariche  sociali  previste  dal presente “Regolamento Sezionale”;

b) nomina dei Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I.;

e) esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente;

d) esame ed approvazione del bilancio preventivo dell’anno sociale in corso.

All’O.d.G. potrà inoltre essere posto ogni altro eventuale oggetto e argomento di interesse della SAF considerata nell’insieme della Sede Sociale Sezionale e delle sue Sottosezioni. Sono in particolare di competenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria l’apportare modifiche al presente “Regolamento Sezionale”, deliberare l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili e lo scioglimento della S.A.F.

Art. 31 – Assemblea Ordinaria dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della S.A.F.; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.  L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata due volte all’anno, rispettivamente il secondo venerdì del mese di marzo e il secondo venerdì del mese di ottobre.  Il relativo O.d.G. deve obbligatoriamente recare i seguenti oggetti, oltre a quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.:

a) elezioni  delle  cariche  sociali  previste ogniqualvolta una o più di esse siano in scadenza;

b) esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente, nella seduta di marzo;

d) esame ed approvazione del bilancio preventivo dell’anno sociale successivo, nella seduta di ottobre.

All’O.d.G. potrà inoltre essere posto ogni altro eventuale oggetto e argomento di interesse della S.A.F..  Sono in particolare di competenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria l’apportare modifiche al presente Statuto, deliberare l’alienazione e la costituzione di vincoli reali sui beni immobili e deliberare lo scioglimento della S.A.F..

Art. 34 – Modalità di convocazione. – II Presidente Sezionale almeno 10 giorni prima della convocazione, dovrà spedire a tutti i soci aventi diritto al voto un avviso, anche attraverso fax o posta elettronica, indicante il giorno, ora, luogo della riunione, nonché l’O.d.G. degli argomenti ed oggetti in esame e decisione.

L’Assemblea si intenderà sempre regolarmente convocata in seconda convocazione trascorse almeno 24 ore dall’orario indicato per la prima.

Art. 32 – Modalità di convocazione 

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente mediante affissione del relativo avviso all’albo sociale e pubblicazione dello stesso, unitamente al modulo per le deleghe, sul sito internet della S.A.F..

L’avviso di convocazione indica obbligatoriamente giorno, ora, luogo della riunione e riporta l’O.d.G. degli argomenti ed oggetti in esame e decisione.

Presso la Sede sociale è possibile richiedere copia cartacea dell’avviso, recante l’O.d.G., e del modulo per le deleghe.

Art. 35 –Validità della costituzione. – L’Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a voto. I Soci assenti possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo delega scritta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria da altro Socio, ma nessun Socio può rappresentare più di due assenti.

II Consiglio Direttivo nomina una Commissione di verifica dei poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 33 – Validità della costituzione  L’Assemblea si riterrà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto a voto. I Soci assenti possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo delega scritta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria da altro Socio, ma nessun Socio può rappresentare più di due assenti.

II Consiglio Direttivo nomina una Commissione di verifica dei poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 36 – Funzionamento dell’Assemblea. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama uno dei Soci presenti a fungere da Segretario. L’Assemblea nomina  a maggioranza dei presenti tre scrutatori I lavori e le deliberazioni assembleari sono constatati e documentati mediante verbale redatto dal Segretario e firmato, oltre che da lui e dal Presidente dai tre scrutatori. Art. 34 – Funzionamento dellAssemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente che chiama uno dei Soci presenti a fungere da Segretario. L’Assemblea nomina  a maggioranza dei presenti tre scrutatori.  I lavori e le deliberazioni assembleari sono constatati e documentati mediante verbale redatto dal Segretario e firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art. 37 – Validità delle deliberazioni. – L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento di ogni votazione. Fanno   eccezione   l’alienazione   e l’iscrizione di vincoli reali sugli immobili che devono essere approvati dai due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e lo scioglimento della S.A.F. che deve essere approvato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono normalmente a voto palese, salvo che la maggioranza dei presenti chieda la votazione per scheda segreta.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato  alla  carica, ed è segreto in  quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su  scheda  segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento  di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, i bilanci approvati ed i risultati delle elezioni sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Sezionale per almeno 15 giorni. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti III.4     a), III.4  b) e III.4  c) . Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti art. 33, 34, 35,e 36.

Art. 35 – Validità delle deliberazioni

L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento di ogni votazione. Fanno   eccezione   l’alienazione   e l’iscrizione di vincoli reali sugli immobili che devono essere approvati dai due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto e lo scioglimento della S.A.F. che deve essere approvato con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono normalmente a voto palese, salvo che la maggioranza dei presenti chieda la votazione per scheda segreta.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato  alla  carica, ed è segreto in  quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su  scheda  segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento  di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, i bilanci approvati ed i risultati delle elezioni sono resi pubblici mediante affissione all’Albo della S.A.F. per almeno 15 giorni.

Art. 38 – Assemblea straordinaria. – L’Assemblea straordinaria Sezionale, viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità, ovvero un ventesimo dei Soci aventi diritto a voto oppure il Consiglio dei Revisori dei Conti ne faccia istanza scritta al Presidente con precisa indicazione dell’oggetto o degli oggetti da esaminare e decidere. Art. 36 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria, viene convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità, ovvero un ventesimo dei Soci aventi diritto a voto oppure il Consiglio dei Revisori dei Conti ne faccia istanza scritta al Presidente con precisa indicazione dell’oggetto o degli oggetti da esaminare e decidere.

CAPO II  CONSIGLIO DIRETTIVO  –

CAPO 2° – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 39 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si compone di 9 membri, gli eletti durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili.

I componenti vengono eletti nel corso dell’Assemblea Ordinaria in maniera tale che un terzo sia espressione dei soci iscritti alle sottosezioni ed il rimanente sia espressione degli altri soci.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli ex Presidenti della S.A.F. ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.

Art. 37 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di 6 Consiglieri elettivi, che durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili per un massimo di due volte consecutive, dopodiché non sono rieleggibili per un triennio.

I Consiglieri elettivi sono di diritto anche Delegati all’Assemblea dei Delegati del C.A.I..  Qualora il numero di delegati assegnato alla S.A.F., sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. sia inferiore a 6, risultano eletti Delegati i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza o, in caso di parità, in base all’anzianità di iscrizione al C.A.I..  Il socio che, ad ogni elezione, abbia ottenuto il minor numero di preferenze, viene nominato delegato supplente.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, gli ex Presidenti della S.A.F. ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia.

Art. 40 – Poteri e compiti. – Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri e tutti i compiti riguardanti la gestione e l’amministrazione dell’associazione, nulla escluso ed eccettuato, salvo quanto è di specifica competenza di altri “Organi Sociali” secondo le disposizioni del presente “Regolamento Sezionale”. Art. 38 – Poteri e compiti

Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e di gestione della S.A.F., a cui sono demandati tutti i poteri e tutti i compiti riguardanti la gestione e l’amministrazione dell’associazione, nulla escluso ed eccettuato, salvo quanto è di specifica competenza di altri Organi Sociali secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 41 – Sedute. – II Consiglio Direttivo si riunisce in “seduta ordinaria” di norma una volta al mese ed in “seduta straordinaria” mediante convocazione scritta con almeno cinque giorni di preavviso, con esposizione all’albo sociale, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o utile o lo richieda un terzo dei Consiglieri.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale a cura  del Segretario: il verbale viene controfirmato dal Presidente e dal Vicepresidente.  Le sedute sono aperte ai soci che non hanno però diritto di intervento, il Consiglio Direttivo tuttavia può a suo insindacabile giudizio prevedere di far svolgere riunioni in tutto o in parte a porte chiuse. Qualora lo stesso lo ritenga utile potranno essere invitati a partecipare con diritto di intervenire anche soci e persone estranee. L’invito ai Reggenti sottosezionali o loro rappresentanti è automatico e con diritto di intervento.

Art. 39 – Sedute

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, con  convocazione scritta – anche via email – ai membri con preavviso di almeno 5 giorni.  Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente, i Consiglieri elettivi, i Consiglieri di diritto, gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri, con preavviso scritto almeno 5 giorni prima e affissione nell’albo sociale.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale a cura  del Segretario: il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, nell’adozione delle proprie delibere, può richiedere il parere consultivo non vincolante dei costituiti Comitati Operativo e di Coordinamento ovvero, se del caso, riunirsi alla presenza dei Presidenti delle Sottosezioni, di alcuni o tutti i Coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi, dei Direttori delle Scuole e dei titolari di incarichi, i quali presenziano comunque senza diritto di voto, o ancora di altri soci e persone estranee, con diritto d’intervento.  I Presidenti delle Sottosezioni, i Coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi, i Direttori delle Scuole e i titolari di incarichi possono sempre richiedere di essere ascoltati dal Consiglio Direttivo, mediante richiesta scritta al Presidente, che convocherà i richiedenti alla prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Art. 42 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni. – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando, è presente la metà più uno dei suoi membri elettivi. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 40 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando, è presente la metà più uno dei suoi membri elettivi. Le deliberazioni sono valide quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 43 – Sostituzioni. – I membri del Consiglio Direttivo decadono dall’ufficio per dimissioni, per perdita della qualità di socio, per assenza (esclusi gli ex Presidenti ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia) non giustificata per tre volte consecutive alle sedute e per incompatibilità.

Nei casi suddetti, nonché nel caso di morte, subentra immediatamente al membro decaduto il primo dei non eletti nella medesima elezione e ad ogni  effetto prende il posto del sostituito.

Qualora non vi fossero non eletti in quella votazione si ricorrerà a quella dell’anno precedente ed eventualmente ad una ancora precedente.Qualora la sostituzione riguardi un membro cooptato il Consiglio Direttivo provvede sollecitamente a nuova cooptazione.

Art. 41 – Sostituzioni

I membri del Consiglio Direttivo decadono dall’ufficio per dimissioni, per perdita della qualità di socio, per assenza (esclusi gli ex Presidenti ed il Comandante pro tempore della Brigata Alpina Julia) non giustificata per tre volte consecutive alle sedute e per incompatibilità.

Nei casi suddetti, nonché nel caso di morte, subentra immediatamente al membro decaduto il primo dei non eletti nella medesima elezione e ad ogni  effetto prende il posto del sostituito, sino al termine del mandato del Consigliere decaduto.

Qualora non vi fossero non eletti in quella votazione, alla prima Assemblea utile si provvederà all’elezione di un nuovo Consigliere, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere decaduto.

Qualora la sostituzione riguardi un membro cooptato il Consiglio Direttivo provvede sollecitamente a nuova cooptazione.

Art. 44 – Incompatibilità. – La valutazione della incompatibilità della posizione di membro del Coniglio Direttivo con uffici,  cariche,  mansioni, ecc. di qualsiasi genere e natura, in altri Enti, istituzioni,  associazioni,  ecc.  è di competenza dello stesso Consiglio Direttivo. Art. 42 – Incompatibilità 

La valutazione della incompatibilità della posizione di membro del Consiglio Direttivo con uffici,  cariche,  incarichi e mansioni di qualsiasi genere e natura in altri Enti, istituzioni,  associazioni è di competenza dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 45 – Responsabilità. – La responsabilità patrimoniale dei componenti il Consiglio Direttivo sia interna che nei confronti di terzi, è solidale salvo dissenso manifestamente espresso e formalmente verbalizzato. Art. 43 – Responsabilità 

La responsabilità patrimoniale dei componenti il Consiglio Direttivo sia interna che nei confronti di terzi, è solidale salvo dissenso manifestamente espresso e formalmente verbalizzato.

CAPO III IL PRESIDENTE

CAPO 3° – IL PRESIDENTE

Art.46 – Il Presidente Sezionale. – il Presidente è eletto nella prima seduta dopo l’Assemblea Ordina dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni o fino alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente, è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Presidente in caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente. In caso di cessazione  del  Presidente dal  proprio ufficio,  per qualsiasi ragione, il Vice Presidente ne assume i poteri sino a quando sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato o alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente.

Art. 43 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea Ordinaria e dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta per ulteriori tre anni.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo e si aggiunge ai 6 Consiglieri Elettivi espressione dell’Assemblea Generale. Egli è dotato di diritto di voto, secondo le modalità previste dall’art. 42.

Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di cessazione del Presidente dal proprio ufficio, per qualsiasi ragione, il Vice Presidente ne assume i poteri sino a quando sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato o alla scadenza del suo mandato di Consigliere se antecedente.

Art. 47 – Poteri e compiti. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione, anche in giudizio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In particolare il Presidente:

a)presiede il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

b)presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

c)sorveglia e coordina l’attività delle Commissioni e dei Gruppi;

d)sorveglia e coordina il funzionamento di tutti servizi e di tutte le attività sociali;

e)decide e provvede nei casi urgenti, riferendo al Consiglio Direttivo che è chiamato ad approvare l’operato nella prima successiva seduta;

f)in definitiva, agisce ed opera secondo necessità ed opportunità per il miglior conseguimento dei fini e degli scopi sociali,  all’uopo compiendo ogni atto e prendendo ogni iniziativa d’azione, di gestione, di direzione, ecc. che non sia espressamente riservata dal presente “Regolamento Sezionale” ad altri “Organi Sociali”.

Art. 44 – Poteri e compiti 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione, anche in giudizio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In particolare il Presidente:

a)presiede il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

b)presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione delle relative deliberazioni;

c)sorveglia e coordina l’attività delle Commissioni e dei Gruppi;

d)sorveglia e coordina il funzionamento di tutti servizi e di tutte le attività sociali;

e)decide e provvede nei casi urgenti, riferendo al Consiglio Direttivo che è chiamato ad approvare l’operato nella prima successiva seduta;

f)in definitiva, agisce ed opera secondo necessità ed opportunità per il miglior conseguimento dei fini e degli scopi sociali,  all’uopo compiendo ogni atto e prendendo ogni iniziativa d’azione, di gestione, di direzione, ecc. che non sia espressamente riservata dal presente Statuto ad altri Organi Sociali.

CAPO IV UFFICIO di PRESIDENZA  —

CAPO 4° – UFFICIO di PRESIDENZA

Art. 48 – Ufficio di Presidenza. – II Consiglio Direttivo Sezionale nella  sua prima seduta dopo l’Assemblea Ordinaria Annuale nomina nel proprio seno un Vicepresidente e coopta due Soci in Consiglio, con diritto a voto consultivo, a meno che siano già Consiglieri, rispettivamente per le funzioni di Segretario e di Tesoriere:  Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza. Art. 45 – Ufficio di Presidenza 

II Consiglio Direttivo Sezionale nella  sua prima seduta dopo l’Assemblea Ordinaria Annuale nomina nel proprio seno un Vicepresidente e coopta due Soci in Consiglio, con diritto a voto consultivo, a meno che siano già Consiglieri, rispettivamente per le funzioni di Segretario e di Tesoriere:  Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

Art. 49 – Compiti e funzioni dell’Ufficio di Presidenza. – L’Ufficio di Presidenza sotto la direzione del presidente provvede alla ordinaria amministrazione della Sezione. Da esso dipendono eventuali collaboratori o consulenti esterni di cui la sezione intenda servirsi. In particolare l’Ufficio di Presidenza di intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, determina l’impostazione contabile e amministrativa della Sezione. A tale scopo emana una normativa a cui tutti devono attenersi non essendo assolutamente ammesse gestioni, e relative contabilità, autonome e separate per nessun particolare settore ovvero specifica attività. Art. 46 – Compiti e funzioni dell’Ufficio di Presidenza 

L’Ufficio di Presidenza sotto la direzione del presidente provvede alla ordinaria amministrazione della Sezione. Da esso dipendono eventuali collaboratori o consulenti esterni di cui la sezione intenda servirsi. In particolare l’Ufficio di Presidenza di intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti, determina l’impostazione contabile e amministrativa della Sezione. A tale scopo emana una normativa a cui tutti devono attenersi non essendo assolutamente ammesse gestioni, e relative contabilità, autonome e separate per nessun particolare settore ovvero specifica attività.

CAPO V COMITATO ELETTORALE.  —

CAPO 5° – COMITATO ELETTORALE

Art. 50 – Comitato elettorale. – Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo nomina il “Comitato Elettorale”: esso è formato di tre Soci ed è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale.  –

II Comitato Elettorale ha il compito di raccogliere, entro e non oltre la fine del successivo mese di febbraio, le varie “Liste di presentazione” dei Soci per l’ufficio di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti, controllarne la validità e decidere su qualsiasi questione inerente le candidature possa sorgere.

II Comitato Elettorale, con tali liste di presentazione, forma disponendo i candidati in ordine alfabetico le corrispondenti “schede” per le elezioni da parte dell’assemblea dividendo i candidati appartenenti alle sottosezioni da quelli non appartenenti: copia delle schede suddette deve essere affissa all’albo sociale almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea.

Art. 47 – Comitato elettorale 

Entro il 15 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo nomina il “Comitato Elettorale”: esso è formato di tre Soci ed è presieduto dal Socio con maggiore anzianità sociale.  –

II Comitato Elettorale ha il compito di raccogliere, entro e non oltre la fine del successivo mese di febbraio, le varie “Liste di presentazione” dei Soci per l’ufficio di Membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti, controllarne la validità e decidere su qualsiasi questione inerente le candidature possa sorgere.

II Comitato Elettorale, con tali liste di presentazione, forma disponendo i candidati in ordine alfabetico le corrispondenti “schede” per le elezioni da parte dell’assemblea dividendo i candidati appartenenti alle sottosezioni da quelli non appartenenti: copia delle schede suddette deve essere affissa all’albo sociale almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea Ordinaria.

Art. 51 – Candidature Sezionali. – Ciascuna lista di presentazione deve essere firmata da non meno di venti soci aventi diritto a voto.-

Ciascun socio può firmare una sola lista di presentazione. In caso di duplicati, vale la firma apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale. -Ciascun candidato deve firmare per accettazione la propria lista di presentazione e non può essere presentato che in una sola lista: in caso di duplicati, vale la firma di accettazione apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale.

Nessun Candidato può firmare per presentazione nè la propria nè altra lista, nel caso la firma si ha per non apposta.

Art. 48 – Candidature 

Ciascuna lista di presentazione deve essere firmata da non meno di venti soci aventi diritto a voto e presentata al Comitato Elettorale entro le ore 12 del settimo giorno antecedente l’Assemblea Ordinaria dei Soci al cui O.d.G. è prevista l’elezione della carica per la quale è presentata la candidatura.

Decorso il termine di cui al comma precedente, ogni socio può presentare la propria candidatura fino al momento della votazione in Assemblea presentando una lista firmata da non meno di quaranta soci.

Ciascun socio può firmare una sola lista di presentazione. In caso di duplicati, vale la firma apposta sulla lista presentata per prima al Comitato Elettorale. Ciascun candidato deve firmare per accettazione la propria lista di presentazione e non può essere presentato che in una sola lista: in caso di duplicati, vale la firma di accettazione apposta sulla lista per prima consegnata al Comitato Elettorale.

Nessun Candidato può firmare per presentazione né la propria né altra lista, nel caso la firma si ha per non apposta.

Art. 52 – Candidature sottosezionali. – La lista di presentazione dei Candidati delle Sottosezioni al Consiglio Direttivo Sezionale si forma sulla base dei voti raccolti dai singoli candidati nelle varie Assemblee Sottosezionali.

Deve essere firmata fra gli altri dai componenti la Commissione di Coordinamento che hanno svolto il ruolo di scrutatori nelle varie elezioni sottosezionali.

Art. 49 – Candidature sottosezionali 

La lista di presentazione dei Candidati delle Sottosezioni al Consiglio Direttivo Sezionale si forma sulla base dei voti raccolti dai singoli candidati nelle varie Assemblee Sottosezionali.

Deve essere firmata fra gli altri dai componenti la Commissione di Coordinamento che hanno svolto il ruolo di scrutatori nelle varie elezioni sottosezionali.

CAPO VI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CAPO 6° – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 53 – Revisori dei Conti.

II Collegio dei Revisori dei Conti, si compone di tre Membri eletti dall’Assemblea Ordinaria Annuale tra i Soci della S.A.F. essi durano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono rieleggibili.  I Revisori dei Conti vigilano sulla regolarità amministrativa e contabile della Sezione; compiono controlli ed ispezioni almeno trimestrali presso la Sede Sociale e saltuariamente a campione anche presso le Sottosezioni  al  fine  di  verificare l’osservanza di quanto stabilito dalla normativa sezionale sulla tenuta della contabilità; presentano una relazione all’Assemblea Ordinaria Annuale sullo stato patrimoniale, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo della Sezione. I Revisori dei Conti partecipano di diritto, con voto consultivo sulle materie di competenza alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 50 – Revisori dei Conti 

L’Organo di Revisione può essere collegiale e composto da 3 membri, ovvero uninominale.  E’ eletto dall’Assemblea Ordinaria e rimane in carica 3 anni.  Ove uninominale l’Assemblea nomina altresì un revisore supplente.

L’Organo di Revisione vigila sulla regolarità amministrativa e contabile della Sezione; compie controlli ed ispezioni almeno trimestrali presso la Sede Sociale e saltuariamente a campione anche presso le Sottosezioni  al  fine  di  verificare l’osservanza di quanto stabilito dalla normativa sezionale sulla tenuta della contabilità; presenta una relazione all’Assemblea Ordinaria sullo stato patrimoniale, sul bilancio consuntivo e su quello preventivo della S.AF.. L’Organo di Revisione partecipa di diritto, con voto consultivo, sulle materie di competenza alle sedute del Consiglio Direttivo.

CAPO VII COMITATO OPERATIVO E COMITATO DI COORDINAMENTO CAPO 7° – COMITATO DI COORDINAMENTO E COMITATO OPERATIVO
  Art. 51 – Comitato Operativo

Il Comitato Operativo è composto dall’Ufficio di Presidenza, dai coordinatori delle Commissioni e dei Gruppi  e dai Direttori delle Scuole.

Il Comitato Operativo coordina l’organizzazione delle attività sociali e di ciò riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Operativo si riunisce almeno quattro volte all’anno, due delle quali in seduta congiunta con il Comitato di Coordinamento.

  Art. 52 –  Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto dall’Ufficio di Presidenza e dai Presidenti delle Sottosezioni.

Il Comitato di Coordinamento coordina l’attività delle Sottosezioni fra loro e con la Sezione e svolge ogni altra funzione di armonizzazione dell’attività tra gli organi sociali e di tutto ciò riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno quattro volte all’anno, due delle quali in seduta congiunta con il Comitato Operativo.

  CAPO 8° – LIMITI ALLA RIELEGGIBILITÀ E AL CUMULO DI CARICHE
  Art. 53  – Limiti alla rieleggibilità e al cumulo di cariche

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. in tema di incompatibilità e di divieto di cumulo di cariche, nessun socio può essere rieletto alla stessa carica sociale per oltre 9 anni consecutivi, dopodiché potrà essere rinominato solamente dopo un triennio e per un nuovo periodo di massimo 9 anni.  Qualora il socio abbia sostituito o sia stato eletto al posto di un socio decaduto e sia rimasto in carica al suo posto per non oltre un anno, tale periodo non conta al fine della determinazione dell’ineleggibilità.  La carica di coordinatore di gruppo ha durata annuale e il socio potrà essere rieletto alla stessa carica trascorso un triennio dalla precedente elezione.

Le cariche di presidente, segretario, tesoriere, consigliere, presidente di sottosezione, coordinatore di commissione o gruppo, direttore di scuola, revisore dei conti sono incompatibili fra loro.  La carica di vicepresidente è incompatibile con ogni altra, eccetto quelle di consigliere e delegato.

TITOLO V COMMISSIONI, GRUPPI, INCARICHI—-

CAPO 1^ COMMISSIONI —-

TITOLO V – COMMISSIONI, SCUOLE, GRUPPI, INCARICHI

CAPO 1° – COMMISSIONI

Art. 54 – Commissioni. – II Consiglio Direttivo per meglio promuovere ed assicurare determinate attività o determinati servizi sociali, può istituire “Commissioni” determinandone compiti e poteri e nominandone il Presidente ed i componenti.

Le Commissioni hanno funzioni organizzative ed esecutive nell’ambito del campo di azione loro assegnato; il loro presidente è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio stesso qualora vi siano all’odg argomenti di pertinenza della sua commissione, con parere consultivo. E’ fatto incarico al segretario della Sezione di comunicare tempestivamente tali sedute. Per il loro funzionamento esse si attengono alla deliberazione istitutiva ed alle eventuali successive indicazioni del Consiglio Direttivo al quale rispondono del loro operato; potranno dotarsi di uno specifico “Regolamento tecnico” che dovrà essere approvato dal Consiglio.

Le commissioni possono essere temporanee o permanenti: le prime cessano automaticamente con l’esaurimento dello scopo istitutivo, le seconde a seguito apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono composte di un Presidente, un Segretario e di un numero dispari variabile di membri.

Art. 54 – Commissioni

II Consiglio Direttivo per meglio promuovere ed assicurare determinate attività o determinati servizi sociali, può istituire “Commissioni” determinandone l’indirizzo, i compiti e i poteri, dotandole di uno specifico Regolamento Tecnico che terrà conto delle indicazioni degli eventuali Organi Tecnici Nazionali o Periferici del  C.A.I., nominandone il Coordinatore ed i componenti.

Le Commissioni hanno funzioni organizzative ed esecutive nell’ambito del campo di azione loro assegnato; il loro coordinatore è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio stesso qualora vi siano all’O.d.G. argomenti di pertinenza della sua commissione, con parere consultivo.  E’ fatto incarico al segretario del Consiglio di comunicare tempestivamente tali sedute.  Per il loro funzionamento esse si attengono alla deliberazione istitutiva ed alle eventuali successive indicazioni del Consiglio Direttivo al quale rispondono del loro operato.

Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti: le prime cessano automaticamente con l’esaurimento dello scopo istitutivo, le seconde a seguito apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono composte di un Presidente, un Segretario e di un numero dispari variabile di membri, secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

Le Commissioni organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

CAPO 2^ GRUPPI —-

CAPO 2° – GRUPPI

Art.55 – Gruppi. – I Soci possono costituirsi in “Gruppo” Il Gruppo è caratterizzato da un comune elemento tecnico o sociale (escursionisti, speleologi, coristi, sciatori  rocciatori, studenti dipendenti stessa azienda, ecc.).

L’autorizzazione alla costituzione è data dal Consiglio Direttivo a seguito formale istanza corredata da una relazione circa gli scopi da perseguire nella quale deve essere indicato l’ambito territoriale nel quale si intende operare e da una proposta di regolamento circa il funzionamento interno. L’autorizzazione” è insindacabilmente concessa e insidacabilmente revocata.

Il presidente del “Gruppo” è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora vi siano all’odg argomenti di pertinenza del suo gruppo. E’ fatto incarico al Segretario della Sezione di comunicargli tempestivamente tali sedute. Sui suddetti argomenti potrà esprimere un voto consultivo.

Art. 55 – Gruppi

I Soci possono costituirsi in “Gruppo” al fine di perseguire un interesse comune.  Il Gruppo è caratterizzato da un comune elemento tecnico o sociale.

Il Consiglio Direttivo può, a sua volta, promuovere la formazione di gruppi per meglio perseguire gli scopi sociali.

L’autorizzazione alla costituzione è data dal Consiglio Direttivo a seguito formale istanza corredata da una relazione circa gli scopi da perseguire nella quale deve essere indicato l’ambito territoriale nel quale si intende operare e da una proposta di Regolamento Tecnico circa il funzionamento interno. L’istanza deve essere firmata da almeno 10 soci ordinari.  L’autorizzazione” è insindacabilmente concessa e insindacabilmente revocata; alla concessione il Consiglio Direttivo allega il Regolamento Tecnico del Gruppo.

Il Coordinatore del Gruppo è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora vi siano all’O.d.G. argomenti di pertinenza del suo gruppo. E’ fatto incarico al Segretario del Consiglio di comunicargli tempestivamente tali sedute. Sui suddetti argomenti potrà esprimere un voto consultivo.

I Gruppi sono composte di un numero variabile di membri purché non inferiore a 10 e sono diretti da un Consiglio composto da un Coordinatore, un Vice-Coordinatore e un Segretario, nominati secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

I Gruppi organizzano le proprie attività in autonomia organizzativa, nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo.

 

CAPO 3°- SCUOLE

  Art. 56 – Scuole

Le Scuole sono organi tecnici per la didattica delle varie discipline. Esse sono costituite in accordo con quanto previsto dagli Organi Tecnici Centrali e Periferici di riferimento del C.A.I..

Le Scuole curano la formazione e l’aggiornamento dei propri Istruttori o Accompagnatori nelle varie discipline e di tutti i soci che prestano la propria opera come volontari.  Le Scuole hanno il potere di nomina e revoca dei titoli sezionali.

Le Scuole sono composte di un numero variabile di istruttori o accompagnatori e sono dirette da un Consiglio composto da un Direttore, un Vice-Direttore e un Segretario, più un numero pari variabile di membri, nominati secondo quanto stabilito dal Regolamento Tecnico.

Le Scuole organizzano corsi e altre iniziative formative nelle discipline di propria competenza, in  autonomia organizzativa nel rispetto della buona gestione e delle indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo e dai competenti Organi Tecnici Centrali e Periferici del C.A.I..

CAPO 3^ INCARICHI –

CAPO 4°- SCUOLE

Art.56 – Incarichi.

II Consiglio Direttivo può nominare a particolari incarichi (Bibliotecario, Direttore di Sede, Ispettore di rifugio. Direttore di campeggio etc) sia membri del Consiglio stesso che altri soci. La deliberazione di nomina determina altresì i compiti e i poteri dell’interessato: ciò ove non si faccia luogo all’approvazione di un vero e proprio Regolamento tecnico. Il Consiglio Direttivo può revocare a suo insindacabile giudizio le nomine anche prima della scadenza prevista. I nominati a detti incarichi sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio stesso con parere consultivo sulle materie del loro incarico. E’ fatto incarico al Segretario della Sezione di comunicare loro tempestivamente tali sedute.

Art. 57 – Incarichi 

Al fine di promuovere e organizzare opportunamente determinate attività, iI Consiglio Direttivo può nominare a particolari incarichi sia membri del Consiglio stesso che altri soci.

La deliberazione di nomina determina altresì i compiti e i poteri dell’interessato e la durata dell’incarico, che non può comunque superare i 9 anni, trascorsi i quali il socio non può essere nominato allo stesso incarico per un triennio.  Il Consiglio Direttivo può revocare a suo insindacabile giudizio le nomine anche prima della scadenza prevista. I nominati a detti incarichi sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio stesso con parere consultivo sulle materie del loro incarico. E’ fatto incarico al Segretario del Consiglio di comunicare loro tempestivamente tali sedute. 

 

CAPO 5°- REGISTRO DEI SOCI IN POSSESSO DI TITOLI

  Art. 58 – Registro dei soci in possesso di titoli

Il Consiglio Direttivo conserva un registro aggiornato con il nominativo dei soci in possesso di particolari qualifiche (istruttore, accompagnatore, operatore naturalistico e culturale) o competenze, di cui avvalersi per la nomina di commissioni e l’attribuzione di particolari incarichi.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

CAPO 1^ DELEGATI —–

TITOLO VI – RAPPRESENTANZA ALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI

CAPO 1° – DELEGATI

Art. 57 – Delegati. – All’Assemblea dei Delegati del C.A.I. la S.A.F. è rappresentata dal suo Presidente, Delegato di diritto per la prima aliquota stabilita dallo statuto del CAI e da un Delegato per ogni aliquota successiva o frazione superiore alla metà: questi sono nominati ogni anno dall’Assemblea della Sezione cercando di rispettare la proporzione prevista fra Sede e Sottosezioni per i componenti  del Consiglio Direttivo.  I  Delegati partecipano alle Sedute Generali del Consiglio Direttivo alle quali hanno obbligo di riferire circa l’azione svolta in relazione all’ufficio loro conferito.  
Art. 58 – Elezione. – I delegati sono nominati dall’Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione.

Le lista dei candidati è predisposta dal Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio sulla base delle candidature ad esso pervenute.

 
TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE

TITOLO VII – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 59 – Patrimonio Sociale. – tutto il patrimonio sociale costituito  fondamentalmente dai  rifugi, dai bivacchi ed ogni altra attività immobiliare e mobiliare  appartiene  alla  Sezione.  In  caso di scioglimento dell’Associazione si applica quanto previsto  dal  Regolamento  Generale  del  C.A.I. all’art. VI.I.9 commi 2 e 3, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato. E’ escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci. L’alienazione a terzi di rifugi ed altre opere alpine della S.A.F. e la costituzione di vincoli reali sugli stessi debbono essere preventivamente approvati dal Consiglio Centrale del C.A.I.

Nel caso in cui una sottosezione della SAF voglia costituirsi in sezione autonoma, il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea della SAF che è competente a  deliberare, quale parte del Patrimonio Sociale Sezionale conferire alla nuova Sezione.

Art. 59 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale, costituito dai  rifugi, dai bivacchi e da ogni altra attività immobiliare e mobiliare,  appartiene  alla  S.A.F..  In  caso di scioglimento dell’Associazione si applica quanto previsto  al precedente articolo 30.  E’ in ogni caso escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

Nel caso in cui una sottosezione della S.A.F. voglia costituirsi in sezione autonoma, il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea dei soci quale parte del patrimonio sociale eventualmente conferire alla nuova Sezione.

TITOLO VIII –CONVEGNO SOCIALE 

TITOLO VIII – CONVEGNO SOCIALE

Art. 60 – Convegno Sociale. – Tutti i Soci sezionali e sottosezionali verranno convocati di norma ogni anno in “Convegno Sociale ” allo scopo di cementarne i vincoli di solidarietà sociale.

II Consiglio Direttivo stabilisce nella seduta del mese di febbraio luogo, data, programma del Convegno Sociale.

Art. 60 – Convegno Sociale 

Tutti i Soci sezionali e sottosezionali verranno convocati di norma ogni anno in “Convegno Sociale ” allo scopo di cementarne i vincoli di solidarietà sociale.

II Consiglio Direttivo stabilisce nella seduta del mese di febbraio luogo, data, programma del Convegno Sociale.

TITOLO IX^  – ORGANI PERIFERICI 

CAPO 1^ SOTTOSEZIONI

TITOLO IX – ORGANI PERIFERICI 

CAPO 1° – SOTTOSEZIONI

Art. 61 – Sottosezioni. – Nella zona di attività della S.A.F. potranno essere costituite Sottosezioni a norma e nel rispetto delle relative disposizioni dello “Statuto Sociale” e del “Regolamento Generale” del C.A.I., nonché del presente “Regolamento Sezionale”.

Le Sottosezioni sono denominate “Società Alpina Friulana Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Sottosezione di…..”. La  Sottosezione  è  caratterizzata  dall’elemento territoriale in cui la stessa svolge attività stabile e continuativa.

Art. 61 – Sottosezioni

Le Sottosezioni sono costituite da soci accomunati dall’appartenenza ad uno stesso ambito territoriale.  La Sottosezione è caratterizzata  dall’elemento territoriale in cui la stessa svolge attività stabile e continuativa.

Nella zona di attività della S.A.F. potranno essere costituite Sottosezioni a norma e nel rispetto delle relative disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., nonché del presente Statuto.

Le Sottosezioni sono denominate “Società Alpina Friulana – Sottosezione di … del Club Alpino Italiano”.

È requisito imprescindibile, per la costituzione di una sottosezione, che il circondario territoriale di riferimento per essa proposto conti un numero di Soci non inferiore a 100 nei tre anni antecedenti alla richiesta di costituzione.

Ciascuna Sottosezione cessa di esistere, salva deroga disposta dal Consiglio Direttivo, qualora non raggiunga, per tre anni consecutivi, il numero di 50 Soci.

Art. 62 – Costituzione e poteri. – La costituzione è di competenza del Consiglio Direttivo. La delibera può• conferire al Consiglio Direttivo Sottosezionale esclusivamente deleghe ad operare nei limiti della gestione ordinaria dal momento che le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale e non intrattengono rapporti con l’Organizzazione Centrale. Tutte le attività dovranno pertanto essere presentate sotto il nome della SAF e della sottosezione. Art. 62 – Costituzione e poteri 

La costituzione è di competenza del Consiglio Direttivo. La delibera può• conferire al Consiglio Direttivo Sottosezionale esclusivamente deleghe ad operare nei limiti della gestione ordinaria dal momento che le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale e non intrattengono rapporti con l’Organizzazione Centrale. Tutte le attività dovranno pertanto essere presentate sotto il nome della SAF e della sottosezione.

Art. 63 – Piano di attività. – Le sottosezioni dovranno assoggettare all’approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di ottobre il piano di attività. per l’anno seguente;  eventuali iniziative al di fuori di quelle ivi  indicate dovranno comunque avere l’approvazione preventiva dello stesso Consiglio a cui dovranno essere sottoposte almeno tre mesi prima della realizzazione ed esaminate nel primo Consiglio successivo. L’eventuale diniego dovrà essere motivato. L’iniziativa si intende approvata in caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta. Art. 63 – Piano di attività

Le sottosezioni dovranno assoggettare all’approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di ottobre il piano di attività per l’anno seguente.  Eventuali iniziative al di fuori di quelle ivi indicate dovranno comunque avere l’approvazione preventiva dello stesso Consiglio a cui dovranno essere sottoposte almeno tre mesi prima della realizzazione ed esaminate nel primo Consiglio successivo. L’eventuale diniego dovrà essere motivato. L’iniziativa si intende approvata in caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 64 – Gestione e Contabilità. – II Consiglio Direttivo Sezionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l’importo di un contributo per ogni socio iscritto da riconoscere ad ogni Sottosezione per l’anno successivo tenuto conto del programma di attività. di cui all’articolo precedente.

Eventuali altre entrate ottenute da ogni singola Sottosezione per attività realizzate esclusivamente dalla stessa potranno essere trattenute dalla Sottosezione, ma dovranno essere contabilizzate come indicato dalla normativa prevista dall’art. 54 e chiaramente evidenziate nei bilanci.

Art. 64 – Gestione e Contabilità

II Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ogni anno determina l’importo di un contributo per ogni socio iscritto da riconoscere ad ogni Sottosezione per l’anno successivo tenuto conto del programma di attività. di cui all’articolo precedente.

Eventuali altre entrate ottenute da ogni singola Sottosezione per attività realizzate esclusivamente dalla stessa potranno essere trattenute dalla Sottosezione, ma dovranno essere contabilizzate e chiaramente messe in evidenza nei bilanci.

Art 65 – Trasformazione in Sezioni. – Le sottosezioni che raggiungano il numero minimo di soci previsto dal Regolamento Generale del CAI potranno costituirsi in Sezione. Art 65 – Trasformazione in Sezione

Le Sottosezioni che raggiungano il numero minimo di soci previsto potranno chiedere di costituirsi in Sezione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 66 – Assemblea Ordinaria Annuale Sottosezionale – Le Assemblea Ordinarie Annuali delle Sottosezioni, devono essere convocate ogni anno entro il 28 febbraio e comunque almeno un mese prima della  Assemblea Ordinaria Annuale Sezionale. Copia dell’avviso, a cura del Reggente deve essere spedito anche alla Sede Sociale Sezionale. Per la convocazione, funzionamento, validità delle deliberazioni valgono ove applicabili le norme indicate ai precedenti art. 33, 34, 35 e 36. – La parte riguardante la scelta dei candidati a componenti il Consiglio Direttivo della SAF e rappresentanti all’Assemblea dei delegati deve svolgersi con le modalità uguali per tutte le sottosezioni stabilite dalla Commissione di Coordinamento. E’ opportuno che uno degli scrutatori sia un membro della stessa Commissione di Coordinamento appartenente ad un’altra Sottosezione o alla Sede. Art. 66 – Assemblea Ordinaria Annuale Sottosezionale

Le Assemblea Ordinarie Annuali delle Sottosezioni, devono essere convocate ogni anno, almeno un mese prima delle Assemblee Ordinarie dei Soci di marzo.   Copia dell’avviso, a cura del Presidente della Sottosezione, deve essere spedito anche alla Sede Sociale Sezionale. Per la convocazione, funzionamento, validità delle deliberazioni valgono ove applicabili le norme per l’Assemblea Ordinaria dei Soci della S.A.F..

Art. 67 – Verbali e bilanci. – Entro 10 giorni dalla data della rispettiva Assemblea Ordinaria Annuale le Sottosezioni devono trasmettere alla Sede Sociale Sezionale copia del verbale dell’assemblea stessa e copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nell’occasione approvati.

Nello stesso termine le Sottosezioni devono trasmettere la copia del verbale delle eventuali Assemblee Straordinarie.

Art. 67 – Verbali e bilanci 

Entro 10 giorni dalla data della rispettiva Assemblea Ordinaria Annuale le Sottosezioni devono trasmettere alla Sede Sociale Sezionale copia del verbale dell’assemblea stessa e copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nell’occasione approvati.

Nello stesso termine le Sottosezioni devono trasmettere la copia del verbale delle eventuali Assemblee Straordinarie.

Art. 68 – Consiglio Direttivo Sottosezionale. – Le sedute dei Consigli Direttivi Sottosezionali, salvo che gli stessi non stabiliscano con delibera unanime la riunione a data fissa, sono convocate dai rispettivi Reggenti, secondo necessità ed opportunità, mediante avviso scritto con almeno cinque giorni di preavviso. Delle sedute del Consiglio direttivo sottosezionale deve essere redatto verbale a cura del Segretario: il verbale approvato viene controfirmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed inviato in copia alla sede sezionale entro 15 giorni dalla sua approvazione. Art. 68 – Consiglio Direttivo Sottosezionale

Le sedute dei Consigli Direttivi Sottosezionali, salvo che gli stessi non stabiliscano con delibera unanime la riunione a data fissa, sono convocate dai rispettivi Presidenti, secondo necessità ed opportunità, mediante avviso scritto con almeno cinque giorni di preavviso. Delle sedute del Consiglio direttivo sottosezionale deve essere redatto verbale a cura del Segretario: il verbale approvato viene controfirmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed inviato in copia alla sede entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Art. 69 – Regolamento Sottosezionale. – Le Sottosezioni possono dotarsi di un proprio Regolamento Sottosezionale, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale. Il Regolamento Sottosezionale non può contenere norme e disposizioni contraddittorie o incompatibili con il presente Regolamento Sezionale, ma esclusivamente norme e disposizioni complementari e integrative. Art. 69 – Regolamento Sottosezionale

Il Consiglio Direttivo approva un Regolamento valido per tutte le Sottosezioni della S.A.F.. I Consigli Direttivi Sottosezionali possono chiedere parziali modifiche al Regolamento, per tenere conto di specifiche caratteristiche e peculiarità della Sottosezione e del suo territorio.  Tali richieste sono prese in considerazione dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla richiesta.  La modifiche al Regolamento non possono contenere norme e disposizioni contraddittorie o incompatibili con il presente Statuto, ma esclusivamente norme e disposizioni complementari e integrative.

Art. 70 – Reggente. – II Consiglio Direttivo Sottosezionale elegge al suo interno un Reggente con l’incarico  di  coordinare  la  Sottosezione.  Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento Sottosezionale si applicano le norme indicate ai precedenti artt. 46 e 47. Art. 70 – Presidente

II Consiglio Direttivo Sottosezionale elegge al suo interno un Presidente con l’incarico  di  coordinare  la  Sottosezione.

Art. 71 – Nomina di un Commissario. – In caso di inattività del Consiglio Direttivo Sottosezionale, o di inosservanza o violazioni del presente “Statuto Sezionale” il Consiglio Direttivo Sezionale  dichiara decaduto il Reggente ed il Consiglio Direttivo Sottosezionale  e nomina un Commissario con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della Sottosezione e di convocare al massimo entro tre mesi l’Assemblea straordinaria Sottosezionale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Sottosezionale. Art. 71 – Nomina di un Reggente

In caso di inattività del Consiglio Direttivo Sottosezionale, o di inosservanza o violazioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il Presidente ed il Consiglio Direttivo Sottosezionale e nomina un Reggente con il compito di provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della Sottosezione e di convocare al massimo entro tre mesi l’Assemblea straordinaria Sottosezionale per la ricostituzione del Consiglio Direttivo Sottosezionale.

Art. 72 – Scioglimento delle  Sottosezioni. – Lo scioglimento di una sottosezione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei suoi soci a maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, ovvero dal Consiglio Direttivo Sezionale, in tal caso è dato reclamo all’Assemblea Generale e in seconda istanza al Comitato di Coordinamento competente. 

Sono in particolare casi che determinano lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo Sezionale:

  • la diminuzione per due anni consecutivi del numero dei Soci al di sotto del minimo consentito dallo statuto del CAI nonché dal presente Regolamento Sezionale.

In caso di scioglimento di una sottosezione i soci di essa divengono automaticamente soci presso la sede sociale sezionale con decorrenza dal 1 gennaio successivo.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art. 72 – Scioglimento delle  Sottosezioni

Lo scioglimento di una sottosezione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei suoi soci a maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto, ovvero dal Consiglio Direttivo Sezionale.

In caso di scioglimento di una sottosezione i soci di essa divengono automaticamente soci presso la sede sociale sezionale con decorrenza dal 1 gennaio successivo.

In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti competente per territorio; le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione restano immediatamente acquisite al patrimonio della S.A.F..

CAPO 2^ – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO.

CAPO 2° – COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 73 – La Commissione di Coordinamento. – Ha il compito di favorire e coordinare le attività della Sezione e delle Sottosezioni.  –Ad essa partecipano due persone designate dai Consigli Direttivi Sezionali e Sottosezionali. I commissari durano in carica un anno e sono rieleggibili. La Commissione in particolare:

-è la sede in cui gli organi elettivi delle sottosezioni si confrontano con i tre componenti del Consiglio Direttivo ed i delegati dalle stesse nominati;

-stabilisce le modalità di raccordo delle votazioni per la nomina di questi.

Per il funzionamento può dotarsi di un regolamento autonomo che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale.

 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1) All’atto dell’entrata in vigore del presente “Regolamento Sezionale”  sono costituiti a tutti gli effetti presso la Sede Sociale Sezionale le seguenti  Sottosezioni: Artegna, Palmanova, Pasian di Prato,  S. Daniele del Friuli,  Tarcento e Tricesimo.  
2) All’atto dell’entrata in vigore del presente “Regolamento Sezionale”  sono costituiti a tutti gli effetti presso la Sede Sociale Sezionale i seguenti “Gruppi”: ” G.R.A.F.”, “G.A.S.”, “C.I.M.A.” e “Coro Sociale”.  
3) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. 1. – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I..
4) Eventuali osservazioni al presente Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci del 28/03/2008 formulate dal Consiglio Centrale verranno recepite con deliberazione del Consiglio Sezionale senza obbligo di approvazione da parte dell’Assemblea Sezionale. 2. – Eventuali osservazioni al presente Statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 27/03/2015, formulate dal Consiglio Centrale del C.A.I., saranno recepite con deliberazione del Consiglio Direttivo, senza obbligo di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
  3. – L’Assemblea dei Soci del mese di ottobre 2015 provvederà al rinnovo del Presidente e del Consiglio Direttivo.  In tale elezione e solo in essa, i Consiglieri che otterranno il maggior numero di preferenze o, a parità di preferenze, con la maggiore anzianità d’iscrizione al C.A.I., saranno eletti per un triennio, a seguire e secondo il medesimo criterio, i secondi due in graduatoria per un biennio, i due rimanenti per un anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre, provvede alla nomina delle Commissioni, dei Gruppi e delle Scuole e all’adozione dei relativi regolamenti; provvede inoltre alla predisposizione del Registro dei soci in possesso di titoli.

Successivamente all’Assemblea del mese di ottobre 2015, il Consiglio Direttivo procede alla nomina dei Coordinatori di Commissioni e Gruppi, dei Direttori delle Scuole e all’attribuzione degli incarichi, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti Tecnici.  Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle sottosezionali, decadono e vengono rinnovate entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto di quanto previsto dall’art.53 e computando ai fini dell’ineleggibilità tutti gli anni in cui un socio ha già ricoperto una carica nell’ultimo triennio.